Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 114/C del 10 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI GIOVANNI CECCHETTI E RANIERO BALZANI, RISPETTIVAMENTE AMMINISTRATORE UNICO E DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETA’ FORLI’, E DELLA SOCIETA’ A.C. FORLÌ S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 114/C del 10 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DEI SIGG.RI GIOVANNI CECCHETTI E RANIERO BALZANI,
RISPETTIVAMENTE AMMINISTRATORE UNICO E DIRETTORE SPORTIVO
DELLA SOCIETA’ FORLI’, E DELLA SOCIETA’ A.C. FORLÌ S.R.L.-.
Su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C., é stata
contestata all'amministratore unico della società A.C.Forlì S.r.l., Giovanni
Cecchetti, la violazione di cui all'art.1 comma 1) del Codice di Giustizia
Sportiva per avere richiesto il tesseramento in favore della società, per la
stagione 2003-2004, di Balzani Raniero con la qualifica di direttore sportivo, in
mancanza della iscrizione nel relativo elenco speciale. Alla società forlivese
con il medesimo deferimento é stata contestata la violazione all'art.2 commi 3)
e 4) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta e oggettiva in
ordine agli addebiti contestati ai suddetti tesserati.
Con memoria datata 14.11.2003 la società si é difesa, deducendo che
il Balzani, sempre censito quale dirigente accompagnatore, sarebbe stato per
la stagione sportiva in corso indicato come "direttore sportivo" per banale
errore da parte di un collaboratore della società e che il Balzani avrebbe
sottoscritto il documento senza controllare; ha dedotto altresì che la Lega
Professionisti di Serie C ha provveduto al tesseramento del suddetto quale
"dirigente accompagnatore", come risulta dall'elenco tessere dell'8.11.2003 e
dalla tessera n°20087/2004.
Dinanzi alla Commissione è comparso il procuratore Federale, il quale
ha concluso per l’irrogazione della ammenda di 1.500,00 euro sia per i
tesserati che per la società.
All'esito deII'odierna riunione si osserva che la società deferita non ha,.
partecipato ad operazione di calcio mercato e non é stata presente in Milano
nei giorni 3.7.2003 - 14.7.2003, per cui l'addebito riguarda solo la indicazione
della qualifica di "direttore sportivo" inserita nel censimento inoltrato alla Lega
di Serie C per la stagione sportiva 2003-2004.
Ciò premesso, non pare che il tesserato e la società possano andare
esenti da sanzione. Ed infatti, il Cecchetti ha omesso di controllare, all'atto
della firma del modulo di censimento da trasmettere alla Lega di Serie C, che
tale documento fosse regolare. Peraltro, l'infrazione contestata al tesserato
Balzani e alla società, alla luce della documentazione allegata al difensionale,
si presenta con connotati di modesta rilevanza, per cui può essere equamente
sanzionata con la inibizione sino al 31.12.2003 per i tesserati e con
l’ammenda di 300,00 euro per la società.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di inibire Giovanni Cecchetti e Raniero Balzani fino a tutto il 31.12.2003 e di
irrogare alla società A.C. Forlì l’ammenda di 300,00 euro.
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