Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 114/C del 10 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. OBERDAN MELINI, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETA’ BELLARIA IGEA MARINA, E DELLA SOCIETA’ A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 114/C del 10 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. OBERDAN MELINI, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETA’ BELLARIA IGEA MARINA, E DELLA SOCIETA’ A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L.-. Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata ad Oberdan Melini la violazione di cui all'art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva per avere richiesto, col modulo di censimento depositato il 17.7.2003, il tesseramento per la società A.C. Bellaria Igea Marina con la qualifica di "direttore sportivo"senza essere iscritto nel relativo elenco speciale. Alla società é stata contestata la violazione all'art.2 commi 2) e 3) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva in relazione agli addebiti contestati al suddetto tesserato. Con memoria datata 27.11.2003 il Melini si é difeso, deducendo che la indicazione sul modulo di censimento Serie C per la stagione sportiva 2003-2004 della qualifica di "direttore sportivo" sarebbe dovuto ad un mero errore, ascrivibile al ragioniere della società, e che la detta circostanza sarebbe provata da due documenti, allegati alla domanda di iscrizione e ripescaggio alla Serie C/2 datata 17.7.2003, nei quali é iscritto con la esatta qualifica di "direttore generale", destinato a risolvere quotidianamente i problemi relativi ai campi, ai trasporti e agli sponsor, tralasciando gli aspetti tecnici propri di un direttore sportivo esercitati dallo stesso presidente. Dinanzi alla Commissione é comparso il Melini, il quale ha protestato la sua buona fede, riportandosi al difensionale ed insistendo per il proscioglimento. All'esito dell'odierna riunione si osserva che la società non ha partecipato ad operazione di calcio mercato e non é stata presente in Milano nei giorni della prima decade di luglio del corrente anno, per cui l'addebito riguarda soltanto l'indicazione della qualifica di "direttore sportivo", inserita nel censimento inoltrato alla Lega di Serie C per la stagione sportiva 2003-2004. Ciò premesso ritiene la Commissione che le discolpe fornite dal Melini siano attendibili e che sia verosimile che a originare la contestazione sia stato un errore formale del ragioniere della società. Ed infatti, la buona fede del Melini sembra dimostrata dai due documenti allegati alla domanda di iscrizione-ripescaggio alla C/2 datata 17.7.2003: in tali documenti, come in tutti gli altri depositati presso gli organismi federali, il Melini é indicato con la esatta qualifica di "direttore generale", per cui pare da escludere che il suddetto intendesse fregiarsi indebitamente della qualifica di "direttore sportivo", per la quale, come é noto, necessita la iscrizione in un albo speciale. In tale situazione probatoria, connotata quanto meno da serio e fondato dubbio sulla colpevolezza del Melini, s'Impone il proscioglimento dello stesso, cui fa seguito quello della società. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere il tesserato Oberdan Melini dall'addebito di cui al deferimento e conseguentemente di prosciogliere la società A.C.Bellaria Igea Marina S.r.l.-
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