Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 118/C del 17 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI LUANO NICCOLAI E MASSIMILANO RICCI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E COLLABORATORE DELLA SOCIETÀ U.S. POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. E DELLA SOCIETÀ U.S. POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 118/C del 17 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI LUANO NICCOLAI E MASSIMILANO RICCI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E COLLABORATORE DELLA SOCIETÀ U.S. POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. E DELLA SOCIETÀ U.S. POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.-. Su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata a Luano Niccolai, legale rappresentante della società U.S. Poggibonsi, e a Massimiliano Ricci, tesserato per la medesima società, la violazione all'art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva per avere il primo richiesto l'accredito alle operazioni del calcio-mercato, fissate per i giorni 3-14/7/2003, del Ricci, attribuendogli la qualifica di "direttore sportivo", in mancanza della iscrizione nel relativo elenco speciale; il secondo per avere partecipato alla suddetta fase del calcio mercato con l'accredito di "direttore sportivo" senza essere iscritto nell'elenco speciale. Con lo stesso deferimento é stata contestata alla società la violazione all'art.2 commi 3) e 4) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai suddetti tesserati. Sia i tesserati che la società non hanno inoltrato memorie difensive. Dinanzi alla Commissione il Procuratore Federale ha concluso per la condanna dei tesserati all’inibizione fino al 7/1/2004 e della società all’ammenda di 1.500,00 euro. All'esito della odierna riunione la Commissione ritiene comprovate le violazioni contestate, per le quali é equo punire i tesserati con l’inibizione sino al 7/1/2004 e la società con l’ammenda di 500,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e ra di irrogare ai tesserati Luano Niccolai e Massimiliano Ricci l’inibizione fino a tutto il 7/1/2004, e di irrogare alla società U.S. Poggibonsi Valdelsa S.r.l. l’ammenda di 500,00 euro.
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