Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 118/C del 17 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI. PASINI LUCA E SENSIBILE PASQUALE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E COLLABORATORE DELLA SOCIETÀ A.C. PRO SESTO S.R.L. E DELLA SOCIETÀ A.C. PRO SESTO S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 118/C del 17 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DEI SIGG.RI. PASINI LUCA E SENSIBILE PASQUALE,
RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E COLLABORATORE DELLA SOCIETÀ
A.C. PRO SESTO S.R.L. E DELLA SOCIETÀ A.C. PRO SESTO S.R.L.-.
Su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C., é stata
contestata a Luca Pasini, legale rappresentante della società A.C. Pro Sesto,
e a Pasquale Sensibile, tesserato per la medesima società, la violazione
all'art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva per avere il primo richiesto
l'accredito alle operazioni del calcio-mercato, fissate per i giorni 3-14/7/2003,
del Sensibile, attribuendogli la qualifica di "direttore sportivo", in mancanza
della iscrizione nel relativo elenco speciale, il secondo per avere partecipato
alla suddetta fase del calcio mercato con l'accredito di "direttore sportivo"
senza essere iscritto nell'elenco speciale. Con lo stesso deferimento é stata
contestata alla società la violazione all'art.2 commi 3) e 4) del Codice di
Giustizia Sportiva per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti
contestati ai suddetti tesserati.
Sia i tesserati che la società hanno inoltrato memorie difensive
sostenendo la tesi dell’errore materiale nella compilazione del modulo prestampato
in quanto il Sensibile ha partecipato al mercato in qualità di teammanager
e non di direttore sportivo non avendo tale qualifica.
Dinanzi alla Commissione il Procuratore Federale ha concluso per la
condanna dei tesserati all’inibizione fino al 7/1/2004 e della società
all’ammenda di 1.500,00 euro.
All'esito della odierna riunione la Commissione ritiene che la linea
difensiva della società e dei tesserati non muta la realtà documentale ma ne
attenua le conseguenze in presenza di un plausibile errore materiale. Pertanto
é equo punire il tesserato con l’inibizione sino al 2/1/2004 e la società con la
ammenda di 300,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e ra
di irrogare ai tesserati Pasini Luca e Sensibile Pasquale l’inibizione fino a tutto
il 2/1/2004, e di irrogare alla società A.C. Pro Sesto S.r.l. l’ammenda di 300,00
euro.
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