Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 118/C del 17 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DEL CALCIATORE STEFANO BIANCONI E DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETO S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 118/C del 17 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DEL CALCIATORE STEFANO BIANCONI E DELLA
SOCIETÀ U.S. GROSSETO S.R.L.-.
Con lettere del 18 ottobre e del 7 novembre 2003 il Presidente della
Lega Professionisti di Serie C deferiva innanzi a questa Commissione la
società U.S. Grosseto e il calciatore Stefano Bianconi per avere effettuato tra
loro una pattuizione economica al di fuori del contratto depositato presso la
Lega, violando così il combinato disposto dell’art.93 delle N.O.I.F. e dell’art.1
del Codice di Giustizia Sportiva.
Nell’atto citato la Presidenza della Lega faceva riferimento ad una
scrittura privata nella quale il Grosseto e il Bianconi convenivano sul
pagamento, da parte della società, del canone di un appartamento da
utilizzare dal Bianconi durante la stagione sportiva 2002/2003 e di un premio
in caso di raggiungimento della fase dei “play off”.
All’odierna udienza il legale della società disconosceva l’autenticità del
documento, sostenendo in ogni caso che tale documento non poteva
impegnare la società in quanto non firmato dal presidente della stessa.
Il legale del Bianconi chiedeva il proscioglimento del calciatore
affermando che l’onere della trasmissione alla Lega del contratto dovesse
essere attribuito esclusivamente alla società. Il Bianconi affermava, inoltre,
che il contratto oggetto del deferimento era stato, seppure parzialmente,
onorato dalla società mediante la corresponsione del canone d’affitto
dell’immobile.
Dalla ricostruzione dei fatti così sommariamente descritti appare
evidente che il contratto sia stato stipulato in forma di scrittura privata tra le
parti e non depositato in Lega al fine di aggirare le norme in materia.
Il comportamento della parti viola la precisa disposizione dell’art.93
N.O.I.F. e rientra nella violazione dei principi di lealtà riportati nell’art.1 del
Codice di Giustizia Sportiva.
Per i motivi su esposti questa Commissione
d e l i b e r a
di irrogare al calciatore Stefano Bianconi l’ammenda di 500,00 euro ed alla
società U.S. Grosseto S.r.l. l’ammenda di 1.500,00 euro.
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