Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 118/C del 17 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DEL CALCIATORE STEFANO BIANCONI E DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETO S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 118/C del 17 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DEL CALCIATORE STEFANO BIANCONI E DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETO S.R.L.-. Con lettere del 18 ottobre e del 7 novembre 2003 il Presidente della Lega Professionisti di Serie C deferiva innanzi a questa Commissione la società U.S. Grosseto e il calciatore Stefano Bianconi per avere effettuato tra loro una pattuizione economica al di fuori del contratto depositato presso la Lega, violando così il combinato disposto dell’art.93 delle N.O.I.F. e dell’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell’atto citato la Presidenza della Lega faceva riferimento ad una scrittura privata nella quale il Grosseto e il Bianconi convenivano sul pagamento, da parte della società, del canone di un appartamento da utilizzare dal Bianconi durante la stagione sportiva 2002/2003 e di un premio in caso di raggiungimento della fase dei “play off”. All’odierna udienza il legale della società disconosceva l’autenticità del documento, sostenendo in ogni caso che tale documento non poteva impegnare la società in quanto non firmato dal presidente della stessa. Il legale del Bianconi chiedeva il proscioglimento del calciatore affermando che l’onere della trasmissione alla Lega del contratto dovesse essere attribuito esclusivamente alla società. Il Bianconi affermava, inoltre, che il contratto oggetto del deferimento era stato, seppure parzialmente, onorato dalla società mediante la corresponsione del canone d’affitto dell’immobile. Dalla ricostruzione dei fatti così sommariamente descritti appare evidente che il contratto sia stato stipulato in forma di scrittura privata tra le parti e non depositato in Lega al fine di aggirare le norme in materia. Il comportamento della parti viola la precisa disposizione dell’art.93 N.O.I.F. e rientra nella violazione dei principi di lealtà riportati nell’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva. Per i motivi su esposti questa Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore Stefano Bianconi l’ammenda di 500,00 euro ed alla società U.S. Grosseto S.r.l. l’ammenda di 1.500,00 euro.
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