Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 124/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI LUCIANO CAFARO (DIRIGENTE U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.) GIOVANNI CIARLANTINI (VICE ALLENATORE U.S. TOLENTINO S.R.L.) PAOLO BATTELLINI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE U.S. TOLENTINO S.R.L.) E DELLE SOCIETÀ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. ED U.S. TOLENTINO S.R.L. -.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 124/C del 24 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DEI SIGG.RI LUCIANO CAFARO (DIRIGENTE U.S. GROSSETO
F.C. S.R.L.) GIOVANNI CIARLANTINI (VICE ALLENATORE U.S.
TOLENTINO S.R.L.) PAOLO BATTELLINI (DIRIGENTE
ACCOMPAGNATORE U.S. TOLENTINO S.R.L.) E DELLE SOCIETÀ U.S.
GROSSETO F.C. S.R.L. ED U.S. TOLENTINO S.R.L. -.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. del 18/11/2003
foglio 753/168pf/ef/en e con riferimento alla gara Grosseto-Tolentino del
19/10/2003, in data odierna viene contestata a:
- Luciano CAFARO, dirigente della società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.;
- Giovanni CIARLANTINI, vice allenatore della società U.S. Tolentino S.r.l.;
- Paolo BATTELLINI, dirigente accompagnatore della società U.S. Tolentino
S.r.l.;
- società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.;
- società U.S. Tolentino S.r.l.;
- ai primi tre, la violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia
sportiva perché, al termine della gara Grosseto-Tolentino del 19/10/2003,
mentre le squadre stavano tornando negli spogliatoi, davano luogo ad una
rissa per sedare la quale dovevano intervenire le forze dell’ordine. Inoltre il
Battellini, durante e dopo la gara, si rivolgeva verso il pubblico del Grosseto
inveendo e facendo un gesto osceno che provocava la reazione del pubblico
stesso.
- alle società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. e U.S. Tolentino S.r.l., la violazione di
cui all’art. 2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità
oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.
Nelle proprie controdeduzioni scritte, la società Tolentino in sintesi
rappresenta che:
a) Ciarlantini Giovanni
- durante l’intervallo a seguito dell’allontanamento dell’allenatore, ne sostituiva
la funzione. Pertanto, durante il secondo tempo egli sarebbe stato concentrato
esclusivamente sugli aspetti tecnici della gara senza porre attenzione a ciò
che avveniva all’esterno;
- di non essere in grado di raccontare cosa fosse realmente accaduto tra il
Battellini ed il Cafaro, escludendo nondimeno che ci siano stati spintonamenti,
calci e qualsivoglia atto di violenza ma soltanto un’animata discussione;
- il suo intervento sostanzialmente sarebbe stato solo quello di far intervenire
le forze dell’ordine.
b) società U.S. Tolentino
- con riferimento alla presunta rissa al termine della gara il sig. Battellini, al
momento del rientro negli spogliatoi veniva avvicinato dal Cafaro con fare
minaccioso e con intenti rissosi per episodi avvenuti in precedenza;
- i giocatori di entrambe le squadre si sarebbero frapposti tra i due per evitare
il contatto, ma il Cafaro avrebbe comunque cercato di colpire ugualmente il
Battellini;
- nella ressa a questi sarebbe stato inferto da una persona rimasta
sconosciuta un colpo all’occhio che gli faceva perdere gli occhiali facendolo
anche scivolare;
- il Battellini, nonostante l’aggressione, non avrebbe reagito provvedendo
invece ad allontanarsi. All’uscita degli spogliatoi egli avrebbe subito una
nuova aggressione da parte di alcuni individui che si trattenevano in un’area
interdetta ai non autorizzati;
- quanto al Ciarlantini, risulta alla società che egli sarebbe rimasto estraneo ai
fatti ed avrebbe solo provveduto ad accompagnare il Battellini negli spogliatoi
perché gli fossero prestate le prime cure.
In proposito, si richiede che non siano comminate sanzioni né al
Ciarlantini né al Cafaro.
Con specifico riferimento al comportamento del proprio dirigente
Battellini:
- durante la seconda frazione di gioco si sono verificati l’allontanamento
dell’allenatore ed una serie di decisioni tutte contrarie alla squadra ospite,
decisioni contestate dal dirigente in maniera educata e civile;
- il suo atteggiamento non sarebbe comunque stato gradito ai sostenitori
toscani i quali avrebbero bersagliato la panchina del Tolentino con lanci di
oggetti e innumerevoli insulti rivoltigli personalmente;
In conseguenza di ciò, ovvero della pressione esercitata nei suoi
confronti, egli si sarebbe lasciato andare ad un gesto di stizza verso la
tribuna.
La società U.S. Grosseto ha a sua volta controdedotto che tra tesserati
non vi sarebbe stata alcuna rissa ma, al più, qualche spintone la cui rilevanza
sotto il profilo dei fatti e della disciplina apparirebbe irrilevante.
Non si nega che possano esservi stati attriti tra i tesserati stessi, attriti
in verità stemperati in pochi minuti e sui quali nessun addebito potrebbe
essere mosso alla società di casa.
L’istanza dell’ U.S. Grosseto si conclude con la richiesta di
archiviazione del procedimento.
Alla riunione odierna in rappresentanza della Procura Federale è
presente l’avv. Mario Taddeucci Sassolini; per il Tolentino Calcio il presidente,
sig. Ivano Ercoli, il sig. Serani Simone, dirigente, ed il sig. Giovanni Ciarlantini,
vice allenatore.
Nessuno è presente per la società U. S. Grosseto.
Il rappresentante della Procura Federale espone, in estrema sintesi,
che sulla base del rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini che ha
assistito alla rissa, le condotte ed i comportamenti ascritti siano ampiamente
provati. A tale documento pertanto egli si riconduce richiedendo le seguenti
sanzioni:
- per il Ciarlantini inibizione fino al 30/06/2004;
- per il Battellini fino al 31/07/2004;
- per il Cafaro fino al 30/06/2004
- per ciascuna delle due società l’ammenda di 2.500,00 euro per
responsabilità oggettiva.
Nel proprio intervento il presidente Ercoli pone in risalto la figura del
Battellini che per passione ha trasceso, ne stigmatizza il comportamento
invocando però comprensione.
Quanto al Ciarlantini, questi riferisce di avere accolto l’accusa con
stupore, avendo egli mantenuto nella circostanza un atteggiamento calmo e di
non partecipazione alla rissa limitandosi al rientro negli spogliatoi a chiamare i
rappresentanti delle forze di polizia perché intervenissero.
Avuto riguardo al rapporto dell’Ufficio Indagini, all’intervento del
rappresentante della Procura Federale ed agli elementi a difesa delle due
società, ritiene questa Commissione che grave sia il comportamento posto in
essere dai rappresentanti delle società stesse i quali, in ragione del proprio
ruolo di dirigenti sportivi, avrebbero dovuto essere elementi di stemperamento
dei toni e di garanzia di equilibrio.
Ugualmente, è senz’altro da stigmatizzare il gesto osceno del Battellini
all’indirizzo del pubblico.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di inibire rispettivamente Luciano Cafaro fino a tutto il 15/3/2004, Giovanni
Ciarlantini fino a tutto il 31/1/2004, Paolo Battellini fino a tutto il 15/3/2004 ed
irrogare alle società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ed U.S. Tolentino S.r.l.
l’ammenda di 1.000,00 euro ciascuna.
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