Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 124/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI LUCIANO CAFARO (DIRIGENTE U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.) GIOVANNI CIARLANTINI (VICE ALLENATORE U.S. TOLENTINO S.R.L.) PAOLO BATTELLINI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE U.S. TOLENTINO S.R.L.) E DELLE SOCIETÀ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. ED U.S. TOLENTINO S.R.L. -.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 124/C del 24 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI LUCIANO CAFARO (DIRIGENTE U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.) GIOVANNI CIARLANTINI (VICE ALLENATORE U.S. TOLENTINO S.R.L.) PAOLO BATTELLINI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE U.S. TOLENTINO S.R.L.) E DELLE SOCIETÀ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. ED U.S. TOLENTINO S.R.L. -. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. del 18/11/2003 foglio 753/168pf/ef/en e con riferimento alla gara Grosseto-Tolentino del 19/10/2003, in data odierna viene contestata a: - Luciano CAFARO, dirigente della società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.; - Giovanni CIARLANTINI, vice allenatore della società U.S. Tolentino S.r.l.; - Paolo BATTELLINI, dirigente accompagnatore della società U.S. Tolentino S.r.l.; - società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.; - società U.S. Tolentino S.r.l.; - ai primi tre, la violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia sportiva perché, al termine della gara Grosseto-Tolentino del 19/10/2003, mentre le squadre stavano tornando negli spogliatoi, davano luogo ad una rissa per sedare la quale dovevano intervenire le forze dell’ordine. Inoltre il Battellini, durante e dopo la gara, si rivolgeva verso il pubblico del Grosseto inveendo e facendo un gesto osceno che provocava la reazione del pubblico stesso. - alle società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. e U.S. Tolentino S.r.l., la violazione di cui all’art. 2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. Nelle proprie controdeduzioni scritte, la società Tolentino in sintesi rappresenta che: a) Ciarlantini Giovanni - durante l’intervallo a seguito dell’allontanamento dell’allenatore, ne sostituiva la funzione. Pertanto, durante il secondo tempo egli sarebbe stato concentrato esclusivamente sugli aspetti tecnici della gara senza porre attenzione a ciò che avveniva all’esterno; - di non essere in grado di raccontare cosa fosse realmente accaduto tra il Battellini ed il Cafaro, escludendo nondimeno che ci siano stati spintonamenti, calci e qualsivoglia atto di violenza ma soltanto un’animata discussione; - il suo intervento sostanzialmente sarebbe stato solo quello di far intervenire le forze dell’ordine. b) società U.S. Tolentino - con riferimento alla presunta rissa al termine della gara il sig. Battellini, al momento del rientro negli spogliatoi veniva avvicinato dal Cafaro con fare minaccioso e con intenti rissosi per episodi avvenuti in precedenza; - i giocatori di entrambe le squadre si sarebbero frapposti tra i due per evitare il contatto, ma il Cafaro avrebbe comunque cercato di colpire ugualmente il Battellini; - nella ressa a questi sarebbe stato inferto da una persona rimasta sconosciuta un colpo all’occhio che gli faceva perdere gli occhiali facendolo anche scivolare; - il Battellini, nonostante l’aggressione, non avrebbe reagito provvedendo invece ad allontanarsi. All’uscita degli spogliatoi egli avrebbe subito una nuova aggressione da parte di alcuni individui che si trattenevano in un’area interdetta ai non autorizzati; - quanto al Ciarlantini, risulta alla società che egli sarebbe rimasto estraneo ai fatti ed avrebbe solo provveduto ad accompagnare il Battellini negli spogliatoi perché gli fossero prestate le prime cure. In proposito, si richiede che non siano comminate sanzioni né al Ciarlantini né al Cafaro. Con specifico riferimento al comportamento del proprio dirigente Battellini: - durante la seconda frazione di gioco si sono verificati l’allontanamento dell’allenatore ed una serie di decisioni tutte contrarie alla squadra ospite, decisioni contestate dal dirigente in maniera educata e civile; - il suo atteggiamento non sarebbe comunque stato gradito ai sostenitori toscani i quali avrebbero bersagliato la panchina del Tolentino con lanci di oggetti e innumerevoli insulti rivoltigli personalmente; In conseguenza di ciò, ovvero della pressione esercitata nei suoi confronti, egli si sarebbe lasciato andare ad un gesto di stizza verso la tribuna. La società U.S. Grosseto ha a sua volta controdedotto che tra tesserati non vi sarebbe stata alcuna rissa ma, al più, qualche spintone la cui rilevanza sotto il profilo dei fatti e della disciplina apparirebbe irrilevante. Non si nega che possano esservi stati attriti tra i tesserati stessi, attriti in verità stemperati in pochi minuti e sui quali nessun addebito potrebbe essere mosso alla società di casa. L’istanza dell’ U.S. Grosseto si conclude con la richiesta di archiviazione del procedimento. Alla riunione odierna in rappresentanza della Procura Federale è presente l’avv. Mario Taddeucci Sassolini; per il Tolentino Calcio il presidente, sig. Ivano Ercoli, il sig. Serani Simone, dirigente, ed il sig. Giovanni Ciarlantini, vice allenatore. Nessuno è presente per la società U. S. Grosseto. Il rappresentante della Procura Federale espone, in estrema sintesi, che sulla base del rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini che ha assistito alla rissa, le condotte ed i comportamenti ascritti siano ampiamente provati. A tale documento pertanto egli si riconduce richiedendo le seguenti sanzioni: - per il Ciarlantini inibizione fino al 30/06/2004; - per il Battellini fino al 31/07/2004; - per il Cafaro fino al 30/06/2004 - per ciascuna delle due società l’ammenda di 2.500,00 euro per responsabilità oggettiva. Nel proprio intervento il presidente Ercoli pone in risalto la figura del Battellini che per passione ha trasceso, ne stigmatizza il comportamento invocando però comprensione. Quanto al Ciarlantini, questi riferisce di avere accolto l’accusa con stupore, avendo egli mantenuto nella circostanza un atteggiamento calmo e di non partecipazione alla rissa limitandosi al rientro negli spogliatoi a chiamare i rappresentanti delle forze di polizia perché intervenissero. Avuto riguardo al rapporto dell’Ufficio Indagini, all’intervento del rappresentante della Procura Federale ed agli elementi a difesa delle due società, ritiene questa Commissione che grave sia il comportamento posto in essere dai rappresentanti delle società stesse i quali, in ragione del proprio ruolo di dirigenti sportivi, avrebbero dovuto essere elementi di stemperamento dei toni e di garanzia di equilibrio. Ugualmente, è senz’altro da stigmatizzare il gesto osceno del Battellini all’indirizzo del pubblico. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di inibire rispettivamente Luciano Cafaro fino a tutto il 15/3/2004, Giovanni Ciarlantini fino a tutto il 31/1/2004, Paolo Battellini fino a tutto il 15/3/2004 ed irrogare alle società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ed U.S. Tolentino S.r.l. l’ammenda di 1.000,00 euro ciascuna.
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