Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE ALLENATORE FOSCHI LUCIANO (C.U. N.117/C DEL 16/12/2003 GARA CITTADELLA-NOVARA DEL 14/12/203).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE ALLENATORE FOSCHI LUCIANO (C.U. N.117/C DEL 16/12/2003 GARA CITTADELLA-NOVARA DEL 14/12/203). La società Novara Calcio ha presentato reclamo avverso la squalifica di due gare comminata all’allenatore Foschi Luciano per “insistito comportamento offensivo verso i componenti della panchina locale, durante la gara”. Si fa qui riferimento alla gara di campionato Cittadella-Novara del 14/12/03 (C.U. N.117/C del 16/12/03). Nelle proprie doglianze scritte la società rappresenta che le espressioni proferite dall’allenatore, pur riconosciute come censurabili, sarebbero il frutto di una reazione alle reiterate provocazioni della panchina avversaria ed alle sue plateali perdite di tempo. Si richiede pertanto la riduzione della squalifica dell’allenatore. Alla riunione odierna in rappresentanza della società istante e giusta relativa delega, è presente il sig. Sergio Borgo che nel proprio intervento si rifà alle memorie scritte confermando nel contempo la richiesta di riduzione. Orbene, esaminati gli atti ufficiali di gara e le controdeduzioni, da cui in realtà non emergono contenuti tali da attenuare effettivamente le responsabilità ascritte, ritiene questa Commissione Disciplinare che queste ultime permangano in capo all’allenatore il quale, per il proprio ruolo e l’esperienza, dovrebbe rappresentare invece un fattore stabilizzante. Nondimeno, avuto riguardo al contesto generale ed alle dichiarazioni di sostanziale ammissione espresse, si ritiene di operare una modifica in attenuazione del profilo sanzionatorio inflitto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la Commissione delibera la riduzione della entità della squalifica così fissandola ad una gara effettiva ed all’ammenda di 500,00 euro. La tassa non va addebitata.
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