Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CALCIO GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 7.500,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (C.U. N. 105/C DEL 2/12/2003 GARA GIUGLIANO-VITTORIA DEL 30/11/203).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ S.S. CALCIO GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO
AMMENDA 7.500,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA
C) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA (C.U. N. 105/C DEL 2/12/2003
GARA GIUGLIANO-VITTORIA DEL 30/11/203).
All'esito dell'esame degli atti riguardanti la gara Giugliano - Vittoria,
disputata il 30/11/2003, il Giudice Sportivo comminava alla società sportiva
Calcio Giugliano l'ammenda di 7.500,00 euro con lettera di diffida "per aver
dato luogo a breve ritardo sull'ora d'inizio; per lancio sul terreno di un petardo
di notevole potenza, costituendo ordigno pericoloso per le incolumità
individuali che esplodeva in prossimità di un assistente arbitrale e gli
provocava vertigini, tremore agli arti inferiori e tachicardia, tanto che veniva
sospesa la gara e doveva intervenire il sanitario locale, i disturbi cardiaci si
ripresentavano durante l'intervallo e doveva intervenire nuovamente il medico,
non impedendo però all'ufficiale di gara di portare a termine il suo compito".
Con rituale reclamo la società chiede la revoca della diffida e una
congrua riduzione della sanzione pecuniaria sulla base delle seguenti
argomentazioni ribadite nel corso della riunione:
- il petardo è stato lanciato in segno di esultanza per la rete segnata dalla
squadra di casa e le conseguenze non volute sono frutto di un errore da parte
del tifoso;
- il lancio merita censura, ma non può essere condivisa "la diagnosi redatta
dal Giudice Sportivo", che parla di tremore alle gambe e di tachicardia rispetto
a soggetto che ha portato a compimento il suo difficile compito e che alla fine
del primo tempo ha fatto registrare 88 battiti al minuto, calati a 72 dopo un
breve periodo di riposo (come certificato dal medico sociale, dott. Filippo
Avilia).
Ritiene la Commissione che sia opportuno cominciare da quanto
segnalato dall'assistente direttamente interessato: "(...) Veniva lanciata una
bomba carta verso il terreno di giuoco che esplodeva sulla linea laterale a
circa tre metri dalla mia persona. Il giuoco riprendeva senza che avvertissi
alcun fastidio, ma dopo solo un minuto richiamavo l’attenzione dell'arbitro
poiché avvertivo quanto segue: avevo forte senso di vertigini con giramenti di
testa e tremore alle gambe ma principalmente accelerazione di battiti. Ho
dovuto sedermi sulla panchina del Giugliano dove prontamente mi soccorreva
il medico del Giugliano stesso. Riprendevo la gara normalmente ma al
termine del primo tempo si ripeteva l’accelerazione dei battiti cardiaci e
all’interno dello spogliatoio ricevevo nuovamente le cure del medico del
Giugliano. Il secondo tempo riuscivo tranquillamente a portare a termine la
gara senza avvertire ulteriori fastidi”.
Da parte sua, l’arbitro riferisce l’episodio evidenziando la necessitata
interruzione del gioco per circa due minuti e la somministrazione di cure al
suo assistente anche durante l’intervallo.
Avuto riguardo alle considerazioni fatte dal medico che ebbe a prestare
le relative cure all’assistente, osserva la Commissione che a nulla rilevano le
critiche mosse dalla reclamante alla “diagnosi” formulata dal Giudice Sportivo,
perché restano provate le circostanze riferite dalla persona coinvolta, e sono
tali da meritare adeguata sanzione.
Va però tenuto presente che il deprecabile lancio è stato effettuato non
“contro” qualcuno, ma per manifestazione (non civile) di plauso, e che solo
per caso l’ordigno è finito vicino all’assistente.
Pertanto, si stima sanzione più congrua quella di 6.000,00 euro, con
revoca della lettera di diffida.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società S.S. Giugliano S.r.l. riducendo
l’ammenda a 6.000,00 euro con revoca della diffida.
La tassa non va addebitata
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