Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE ALESSANDRO CAGNALE (PISA CALCIO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.112/C DEL 9/12/2003 GARA PISA-SPEZIA DEL 7/12/203).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO CALCIATORE ALESSANDRO CAGNALE (PISA CALCIO
S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.112/C DEL 9/12/2003
GARA PISA-SPEZIA DEL 7/12/203).
Nel corso della gara Pisa – Spezia del 7/12/2003, il calciatore Cagnale
veniva espulso, al 29° del primo tempo, per una condotta antiregolamentare
così descritta dall'assistente dell'arbitro: "a gioco in svolgimento stringeva la
parte destra dei viso e un orecchio di un avversario e tirava con forza
provocandogli forte dolore".
II Giudice Sportivo squalificava per due giornate il tesserato del Pisa,
"per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di
gioco" e la delibera è stata impugnata dal calciatore, che chiede la revoca o,
quanto meno, la riduzione della sanzione.
Il reclamante così ricostruisce l'episodio:
- durante un'azione di gioco interveniva, in fase difensiva e insieme ad un
altro compagno, sul n. 7 dello Spezia, togliendogli la palla in modo regolare;
- l'azione proseguiva, e visto che l'avversario stava discutendo con il
compagno di squadra, egli ritornava sui suoi passi, si avvicinava all'avversario
e lo invitava non a "buttarsi", avvicinando la mano destra, al volto
dell'avversario "con un gesto affettuoso e non violento", per riportare
tranquillità;
- il calciatore avversario si lasciava cadere per terra e quindi si rialzava subito.
Tale gesto, assume il reclamante, non è assolutamente violento,
inammissibile la prova televisiva, risulta insufficiente la descrizione
dell'assistente, perché non consente di valutare correttamente il fatto; anche
in relazione all'apprezzamento circa il dolore patito dal tesserato fatto
dall'autore del rapporto.
All'odierna riunione il Cagnale ha ribadito i motivi sopra esposti,
sostenendo di essersi limitato a strattonare leggermente l'avversario, che
simulava, per farlo rialzare.
Sulla base degli atti ufficiali, arricchiti da un supplemento di rapporto e
non validamente contrastati dall'interessato, ritiene la Commissione che
debba essere mantenuta ferma la sanzione deliberata dal primo Giudice,
perché proporzionata alle caratteristiche della condotta, connotata da
violenza. Nè si può tener conto, ai fini della quantificazione della sanzione, del
fatto che con l'espulsione dal campo fin dal primo tempo, il calciatore "ha già
pagato una sanzione".
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Cagnale Alessandro (Pisa Calcio
S.p.a.).
La tassa va addebitata.
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