Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE CLAUDIO BONOMI (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.112/C DEL 9/12/2003 GARA REGGIANA-CESENA DEL 7/12/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO CALCIATORE CLAUDIO BONOMI (A.C. REGGIANA S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.112/C DEL 9/12/2003 GARA
REGGIANA-CESENA DEL 7/12/2003).
Il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare il calciatore Claudio
Bonomi, tesserato per la società Reggiana, “per atto di violenza verso un
avversario al termine della gara Reggiana-Cesena del 7/12/2003”,
Ha proposto reclamo il calciatore, che chiede la revoca o la riduzione
della sanzione, assumendo di aver agito per difendersi e, comunque, di non
aver provocato danni all’avversario.
All’odierna riunione il calciatore e il suo difensore, avv. Mattia Grassani,
hanno ripreso, ampliandoli, i motivi posti a sostegno del reclamo.
L’episodio del quale si discute viene riportato solo da uno dei due
assistenti dell’arbitro e viene così descritto: “subito dopo il fischio finale del
secondo tempo si creava una mischia a centro campo; notavo che il n.6 della
società Reggiana, Claudio Bonomi, colpiva in modo violento un avversario
alzando la propria gamba destra con i tacchetti all’altezza dell’anca; tuttavia il
calciatore colpito restava in piedi e non subiva danno fisico”.
Sostiene il reclamante di essere accorso in aiuto al calciatore Enrico
Morelli, accerchiato, al termine della gara, da sei sette calciatori del Cesena;
nell’avvicinarsi al gruppo, “un avversario, con fare minaccioso, si è staccato
dallo stesso, andando incontro all’odierno reclamante il quale, quindi, si è
semplicemente difeso, essendo il contatto avvenuto tra due soggetti che si
dirigevano l’uno nei confronti dell’altro, senza alcuna violenza o vis lesiva da
parte del Bonomi.
Quanto alla tesi principale, la Commissione richiama quanto chiarito
dall’assistente nel supplemento di rapporto: “ il Bonomi Claudio senza essere
provocato da nessun calciatore si avvicinava ad un avversario e lo colpiva in
modo violento all’altezza dell’anca, alzando la propria gamba con i tacchetti e
poi si allontanava come se nulla fosse successo”:
Pertanto sulla base degli atti ufficiali la versione difensiva non può
essere accolta.
Riguardo alle caratteristiche dell’atto, il medesimo va qualificato come
violento, fortunatamente privo di conseguenze per il soggetto passivo.
Sulla base delle considerazione che precedono, è congrua la sanzione
deliberata dal primo Giudice.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Claudio Bonomi (A.C. Reggiana S.p.a.).
La tassa va addebitata.
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