Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE CLAUDIO BONOMI (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.112/C DEL 9/12/2003 GARA REGGIANA-CESENA DEL 7/12/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO CALCIATORE CLAUDIO BONOMI (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.112/C DEL 9/12/2003 GARA REGGIANA-CESENA DEL 7/12/2003). Il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare il calciatore Claudio Bonomi, tesserato per la società Reggiana, “per atto di violenza verso un avversario al termine della gara Reggiana-Cesena del 7/12/2003”, Ha proposto reclamo il calciatore, che chiede la revoca o la riduzione della sanzione, assumendo di aver agito per difendersi e, comunque, di non aver provocato danni all’avversario. All’odierna riunione il calciatore e il suo difensore, avv. Mattia Grassani, hanno ripreso, ampliandoli, i motivi posti a sostegno del reclamo. L’episodio del quale si discute viene riportato solo da uno dei due assistenti dell’arbitro e viene così descritto: “subito dopo il fischio finale del secondo tempo si creava una mischia a centro campo; notavo che il n.6 della società Reggiana, Claudio Bonomi, colpiva in modo violento un avversario alzando la propria gamba destra con i tacchetti all’altezza dell’anca; tuttavia il calciatore colpito restava in piedi e non subiva danno fisico”. Sostiene il reclamante di essere accorso in aiuto al calciatore Enrico Morelli, accerchiato, al termine della gara, da sei sette calciatori del Cesena; nell’avvicinarsi al gruppo, “un avversario, con fare minaccioso, si è staccato dallo stesso, andando incontro all’odierno reclamante il quale, quindi, si è semplicemente difeso, essendo il contatto avvenuto tra due soggetti che si dirigevano l’uno nei confronti dell’altro, senza alcuna violenza o vis lesiva da parte del Bonomi. Quanto alla tesi principale, la Commissione richiama quanto chiarito dall’assistente nel supplemento di rapporto: “ il Bonomi Claudio senza essere provocato da nessun calciatore si avvicinava ad un avversario e lo colpiva in modo violento all’altezza dell’anca, alzando la propria gamba con i tacchetti e poi si allontanava come se nulla fosse successo”: Pertanto sulla base degli atti ufficiali la versione difensiva non può essere accolta. Riguardo alle caratteristiche dell’atto, il medesimo va qualificato come violento, fortunatamente privo di conseguenze per il soggetto passivo. Sulla base delle considerazione che precedono, è congrua la sanzione deliberata dal primo Giudice. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Claudio Bonomi (A.C. Reggiana S.p.a.). La tassa va addebitata.
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