Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE MIRCO SADOTTI (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.117/C DEL 16/12/2003 GARA PRO PATRIA-REGGIANA DEL 14/12/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO CALCIATORE MIRCO SADOTTI (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.117/C DEL 16/12/2003 GARA PRO PATRIA-REGGIANA DEL 14/12/2003). Con reclamo ritualmente proposto, e con motivi ribaditi nel corso della riunione, il calciatore Mirco Sadotti (A.C. Reggiana S.p.a.) chiedeva la riforma totale o parziale della delibera con la quale il Giudice Sportivo aveva sanzionato con due giornate di squalifica "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo". Nel rapporto sulla gara Pro Patria - Reggiana del 14/12/2003 l'arbitro così motiva l'espulsione del Sadotti al 27" del secondo tempo: "dopo aver subito un fallo reagiva a gioco fermo e colpiva con una gomitata un avversario all'altezza del braccio procurandogli lieve e momentaneo dolore". Nel reclamo si afferma che contestualmente al fischio del direttore di gara per il fallo subito dal Sadotti, questi allargava un braccio per divincolarsi dalla fastidiosa presa in suo danno, colpendo così con un gomito il suo avversario, che non riportava danni fisici. Avuto riguardo al fatto nella sua interezza, e considerati i tempi di reazione rispetto alla interruzione del gioco comandata con un fischio, ritiene la Commissione che sia sanzione più adeguata quella di una giornata di squalifica e 500,00 euro di ammenda. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica ad una gara effettiva ed irrogando l’ammenda di 500,00 euro. La tassa non va addebitata.
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