Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE ALLENATORE PAOLO STRINGARA (C.U. 117/C DEL 16/12/2003 GARA SPEZIA-RIMINI DEL 14/12/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE ALLENATORE PAOLO STRINGARA (C.U. 117/C
DEL 16/12/2003 GARA SPEZIA-RIMINI DEL 14/12/2003).
Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo in epigrafe specificato
ha presentato ricorso la società Spezia Calcio che è presente all’odierna
riunione tramite l’avvocato Marco Stefanini il quale insiste nei motivi specificati
nel ricorso ed in particolare sul “clima” ostile all’allenatore Stringara che era
oggetto di contestazione da parte dei tifosi della propria stessa squadra.
Rileva la Commissione che il “particolare momento” vissuto dallo
Stringara non giustifica quanto commesso che rimane qualificato come
comportamento offensivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro come
rettamente classificato dal Giudice Sportivo. Come giusta è la qualificazione
altrettanto giusta è la sanzione
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Spezia Calcio 1906 S.r.l.-.
La tassa va addebitata
Share the post "Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE ALLENATORE PAOLO STRINGARA (C.U. 117/C DEL 16/12/2003 GARA SPEZIA-RIMINI DEL 14/12/2003)."