Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE ALLENATORE PAOLO STRINGARA (C.U. 117/C DEL 16/12/2003 GARA SPEZIA-RIMINI DEL 14/12/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE ALLENATORE PAOLO STRINGARA (C.U. 117/C DEL 16/12/2003 GARA SPEZIA-RIMINI DEL 14/12/2003). Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo in epigrafe specificato ha presentato ricorso la società Spezia Calcio che è presente all’odierna riunione tramite l’avvocato Marco Stefanini il quale insiste nei motivi specificati nel ricorso ed in particolare sul “clima” ostile all’allenatore Stringara che era oggetto di contestazione da parte dei tifosi della propria stessa squadra. Rileva la Commissione che il “particolare momento” vissuto dallo Stringara non giustifica quanto commesso che rimane qualificato come comportamento offensivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro come rettamente classificato dal Giudice Sportivo. Come giusta è la qualificazione altrettanto giusta è la sanzione Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Spezia Calcio 1906 S.r.l.-. La tassa va addebitata
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