Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ VIS PESARO 1898 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE MICHELE ISCHIA (C.U. N.117/C DEL 16/12/2003 GARA VITERBESE-VIS PESARO DEL 14/12/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ VIS PESARO 1898 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE MICHELE ISCHIA (C.U. N.117/C DEL 16/12/2003 GARA VITERBESE-VIS PESARO DEL 14/12/2003). Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo in epigrafe indicato ha presentato reclamo la società Vis Pesaro sostenendo che il comportamento tenuto dal calciatore Ischia Michele non possa qualificarsi come “offensivo verso l’arbitro ma irriguardoso e non contenente espressioni minacciose” ed altresì “che il direttore di gara non è stato strattonato violentemente ma il calciatore ha appoggiato solo la propria mano sul braccio dell’arbitro”. Ritiene la Commissione che il rapporto dell’arbitro descriva in modo inequivocabile e preciso il comportamento dell’Ischia. L’afferrare per il braccio l’arbitro e rivolgergli espressioni volgari ed offensive meritano giusta sanzione come quella irrogata dal Giudice Sportivo che è in linea con i provvedimenti adottati da questa Commissione in simili fattispecie. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Vis Pesaro 1898 S.r.l.-. La tassa va addebitata
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