Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. BIELLESE 1902 S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO (C.U. N. 112/C DEL 9/12/2003 GARA BIELLESE-PRO VERCELLI DEL 7/12/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ A.S. BIELLESE 1902 S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO (C.U. N. 112/C DEL 9/12/2003 GARA BIELLESE-PRO VERCELLI DEL 7/12/2003). Sulla base degli atti ufficiali relativi alla gara Biellese- Pro Verdelli del 7/12/2003 il Giudice Sportivo sanzionava con 5.000,00 euro di ammenda la società Biellese “per ripetuti cori e grida di natura palesemente espressivi di discriminazione razziale, perché rivolti senza altra ragione a calciatori ospiti di colore, non essendosi verificata alcuna manifestazione di dissenso da parte del pubblico”. Ha proposto reclamo la società, che, dissociandosi e stigmatizzando certe condotte di una piccola parte dei tifosi, chiede la riduzione dell’ammenda evidenziando di aver in precedenza tenuto un incontro con i rappresentanti della tifoseria organizzata proprio allo scopo di prevenire comportamenti come quello in oggetto e di avere anche fatto specifico avviso prima dell’inizio della gara 7/12/2003; precisando, inoltre, che i cori avevano interessato un solo calciatore in occasione di un suo fallo da tergo che aveva portato alla sostituzione di un calciatore della Biellese. Letti gli atti ufficiali e il supplemento di rapporto, osserva la Commissione che i cori (buuh, buuh) siano stati rivolti a due calciatori della squadra ospitata (n.3 e n.8) e non per fatti contingenti, come falli o altro, ma per il semplice possesso del pallone, e quindi motivati solo dal colore della pelle dei due atleti. Avuto riguardo al minimo edittale della sanzione e alla complessiva condotta della società, ritiene tuttavia la Commissione che sanzione congrua sia quella di 4.000,00 euro di ammenda. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.S. Biellese 1902 S.p.a. riducendo l’ammenda a 4.000,00 euro. La tassa non va addebitata
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