Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE NAPPI MARCO (CARRARESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N. 117/C DEL 16/12/2003 GARA TOLENTINO-CARRARESE DEL 14/12/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO CALCIATORE NAPPI MARCO (CARRARESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N. 117/C DEL 16/12/2003 GARA TOLENTINO-CARRARESE DEL 14/12/2003). La società Carrarese Calcio ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica di due giornate al calciatore Nappi Marco perché “dopo un intervento dell’arbitro, assumeva nei confronti del pubblico locale atteggiamento volgarmente scorretto, seppur in reazione”. Si fa qui riferimento alla gara di campionato Tolentino-Carrarese del 14/12/2003 (C.U. N.117/C del 16/12/03). La società istante per iscritto motiva le proprie doglianze bensì ammettendo la scorrettezza del gesto del proprio tesserato verso il pubblico, ma evidenziando anche sia la provocazione di quest’ultimo nei confronti del calciatore con reiterati epiteti offensivi sia, a proprio dire, la sproporzione della sanzione inflitta. Alla riunione odierna è presente, con il calciatore, anche il sig. Devoti Fernando in rappresentanza della società stessa. Il primo conferma sostanzialmente di aver ceduto sotto la tensione della gara e del risultato ad un gesto di nervi di cui riconosce la scorrettezza, sottolineando comunque le continue provocazioni subite; il secondo, rifacendosi ai contenuti espressi nel ricorso, sottolinea la leale condotta del Nappi in tanti anni di carriera anche ai massimi livelli ed, in ragione della sproporzione della sanzione, richiede la riduzione della squalifica ad una sola giornata. Orbene, esaminati i fatti, gli atti ufficiali e le controdeduzioni espresse, questa Commissione ritiene di confermare che il gesto del Nappi è atto di grave volgarità ed offesa verso il pubblico variamente composto, e di sensibile disvalore etico ed educativo. Quanto agli invocati riflessi della provocazione, certamente già apprezzati dal Giudice Sportivo attraverso il referto arbitrale, si rappresenta che in quest’ultimo si fa riferimento alla circostanza che il calciatore si sarebbe abbandonato più volte al gesto in parola in reazione solo a “ fischi sonori”. Orbene, a fronte di questi sarebbe stato necessario mantenere con esperienza e professionalità il dovuto equilibrio. Per quanto sopra la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Nappi Marco (Carrarese Calcio S.r.l.). La tassa va addebitata.
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