Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 128/C del 7 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE BERTOLUCCI DE CASTRO ADRIANO (C.U. N.117/C DEL 16/12/2003 GARA TARANTO-L’AQUILA DEL 14/12/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 128/C del 7 gennaio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ L'AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE CALCIATORE BERTOLUCCI DE CASTRO ADRIANO (C.U.
N.117/C DEL 16/12/2003 GARA TARANTO-L’AQUILA DEL 14/12/2003).
La società L'Aquila Calcio S.p.a. ha presentato reclamo avverso la
delibera con la quale il Giudice Sportivo ha sanzionato con tre giornate di
squalifica il calciatore Adriano Bertolucci De Castro “per comportamento
offensivo verso l’arbitro; espulso, reiterava più volte una frase ingiuriosa”.
Nel suo rapporto l’arbitro così descrive la condotta del n.10 aquilano:
“dopo essere stato ammonito mi diceva “ma vai a fare in c… ..”, dopo la
notifica dell’espulsione ripeteva per cinque o sei volte “sei ridicolo”, dopo di
che un compagno lo portava verso l’uscita”.
La reclamante chiede la riduzione della squalifica “per un
comportamento innegabilmente da censurare sul campo di gioco, ma non
diretto ad offendere il direttore di gara quanto, piuttosto, a recriminare verso
tutti e verso tutto per il provvedimento subito”.
Ritiene la Commissione che la sanzione deliberata dal primo giudice
sia congrua, posto che in un primo momento vi è stata l’offesa al direttore di
gara, e dopo, in un diverso contesto, sono state pronunziate parole quanto
meno irriguardose.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società L'Aquila Calcio S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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