Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 29/Tb del 17 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE GIAMPAOLO DANILO (C.U. N.21/TB DEL 26/11/2003 GARA CHIETI-FRASCATI LUPA DEL 22/11/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 29/Tb del 17 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE CALCIATORE GIAMPAOLO DANILO (C.U. N.21/TB DEL 26/11/2003
GARA CHIETI-FRASCATI LUPA DEL 22/11/2003).
Con fax datato 28/11/2003 la società sportiva Calcio Chieti S.p.a. ha
preannunciato reclamo contro la delibera indicata in epigrafe con la quale il
Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica di tre gare al calciatore Giampaolo
Danilo “per atto di violenza verso un avversario; espulso, rivolgeva all'arbitro
una frase offensiva e, al termine della gara, teneva nei confronti del
medesimo comportamento irriguardoso.”.
Successivamente la suddetta società non ha dato corso al
preannunciato gravame, per cui si impone a norma dell’art.29 del Codice di
Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
la inammissibilità del gravame. La tassa va addebitata.
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