Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 72/C del 29 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE RICCARDO TADDEI TESSERATO SOCIETA’ U.S. CREMONESE S.P.A.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 72/C del 29 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE RICCARDO TADDEI TESSERATO SOCIETA’ U.S. CREMONESE S.P.A.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata contestata al calciatore Riccardo Taddei, tesserato per la società Genoa Cricket and F.C. S.p.a. ed in prestito alla società U.S. Cremonese S.p.a., la violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 11 comma 2) del Regolamento per le Procedure Arbitrali allegato B) del Regolamento per l’esercizio di Agente Calciatori, per non aver provveduto a dare esecuzione, nei termini di rito, al lodo arbitrale pronunciato in data 28 Maggio 2003 ove il calciatore veniva condannato al pagamento nei confronti dell’Agente di Calciatori sig. Giocondo Martorelli della somma di 6.197,48 euro oltre I.V.A., interessi legali, spese legali e spese di costituzione e di funzionamento del Collegio Arbitrale. Il sig. Riccardo Taddei ha fatto pervenire una nota datata 14 Ottobre 2003 nella quale afferma di aver inviato gli importi dovuti sia al sig. Martorelli Giocondo sia all’arbitro unico prof. Fabrizio Criscuolo con assegni circolari di cui ha inviato copia. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale l’avvocato Federico Bagattini il quale ha concluso chiedendo che, affermata la responsabilità dell’incolpato venga a questi irrogata la sanzione di 500,00 euro, tenuto conto dell’ammontare dell’importo inevaso. Nessuno è comparso per l’incolpato. La Commissione Disciplinare, ascoltate le argomentazioni e le conseguenti richieste del rappresentante della Procura Federale, esaminati gli atti, osserva: il dimostrato pagamento tardivo del debito attenua ma non giustifica il comportamento del Taddei e quindi va equamente sanzionato. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore Riccardo Taddei (U.S. Cremonese S.p.a.) l’ammenda di 300,00 euro.
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