Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 72/C del 29 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ISTANZA DEL SIG. MINICHINO RAFFAELE CANIO PER OTTENERE, A NORMA DEL NUOVO TESTO DELL’ART. 21 DELLE N.O.I.F., IL RICONOSCIMENTO DELLA TEMPORANEITA’ DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ GIORGIONE CALCIO S.P.A.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 72/C del 29 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ISTANZA DEL SIG. MINICHINO RAFFAELE CANIO PER OTTENERE, A NORMA DEL NUOVO TESTO DELL’ART. 21 DELLE N.O.I.F., IL RICONOSCIMENTO DELLA TEMPORANEITA’ DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ GIORGIONE CALCIO S.P.A.-. Il ricorrente, presente all’odierna riunione, sia nel ricorso che di persona fa presente: 1) che è stato modificato l’art. 21 comma 3) delle N.O.I.F. e che pertanto è consentito eliminare la sanzione perpetua e trasformarla in temporanea; 2) che egli rivestiva al tempo la carica di Consigliere e che non aveva posto in essere atti di amministrazione diretta; e chiede quindi, anche in considerazione del fatto che è pendente la causa di opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, che la sanzione venga ridimensionata e commisurata alle sue reali responsabilità. Rileva questa Commissione: a) che la Corte Federale adita in una simile fattispecie,con decisione pubblicata (C.U. n.4/C.F. del 25/10/2002), nell’ammettere che lo " jus superveniens costituito dalla modifica dell’art.21 delle N.O.I.F. per la sua portata favorevole al condannato è immediatamente applicabile alla fattispecie per effetto dell'immediata recezione nell'Ordinamento Federale di norme regolatrici di rapporti ancora in corso di dinamica esecuzione sotto il profilo sanzionatorio"; b) che la detta Corte Federale ha affermato, nel caso in specie, la competenza di questa Commissione Disciplinare. Ciò posto ritiene la Commissione che la revisione della sanzione inflitta possa essere attuata in considerazione della nuova formulazione dell’art. 21 delle N.O.I.F. in relazione all’art.14 del Codice di Giustizia Sportiva. La responsabilità del Minichino sembra marginale rispetto ad altri che hanno compiuto atti di amministrazione e "speso il nome della società", considerata la sanzione irrogata da questa Commissione in simili fattispecie (caso Auriemma - C.U. n.152/C del 5/2/2003) e tenuto conto di tutte le circostanze Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di ridurre la sanzione a 20 mesi di inibizione temporanea a svolgere attività di dirigente, ad avere responsabilità nell'ambito dell'attività sportiva organizzata della F.I.G.C., dovendosi ritenere scomputabile ai fini dell'esecuzione della nuova sanzione il periodo già scontato in precedenza che ha avuto inizio dal 2 Dicembre 2000.
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