Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 81/C del 5 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI TESSERATI ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETA’ A.C. CESENA S.P.A. FLORIAN MYRTAJ (HELLAS VERONA F.C. S.P.A.), SIMONE CONFALONE (A.C. CESENA S.P.A.), GAETANO VASARI (U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.), DAMIANO CESARI (RAVENNA CALCIO S.R.L.) E SOCIETA’ A.C. CESENA S.P.A.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 81/C del 5 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI
TESSERATI ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETA’ A.C. CESENA
S.P.A. FLORIAN MYRTAJ (HELLAS VERONA F.C. S.P.A.), SIMONE
CONFALONE (A.C. CESENA S.P.A.), GAETANO VASARI (U.S. CITTÀ DI
PALERMO S.P.A.), DAMIANO CESARI (RAVENNA CALCIO S.R.L.) E
SOCIETA’ A.C. CESENA S.P.A.-.
Con atto del 25 settembre 2003 il Procuratore Federale, esaminati gli atti
dell’Ufficio Indagini relativi alla gara Pisa-Cesena disputatasi in data 25
maggio 2003, deferiva innanzi a questa Commissione i giocatori Confalone
Simone, Myrtaj Florian, Vasari Gaetano e Cesari Damiano, tutti all’epoca dei
fatti, tesserati per la A.C. Cesena per violazione dell’art.1 del Codice di
Giustizia Sportiva in quanto essi si rendevano protagonisti durante la gara
citata di un tafferuglio con alcuni agenti di polizia che sfociava in episodi di
violenza nei confronti di questi ultimi da parte dei tesserati citati ed inoltre la
società Cesena per responsabilità oggettiva della violazione ascritta ai propri
tesserati.
Nell’atto di deferimento rammentato, la Procura Federale ricostruiva,
sulla base dell’indagini svolte dall’Ufficio Indagini della Federazione, gli
episodi contestati e comprovati dalla videocassetta contenente i fatti
incriminati ripresa dall’emittente privata “Canale 50”.
Alla riunione erano presenti i signori: avv. Sergio Puglisi Maraja (Myrtaj);
avv. Carlo Dolcini (Confalone); Gabriele Valentini (Cesena); avv. Stefano
Pedrelli (Vasari); Oscar Visani (Cesari); il calciatore Simone Confalone e l’avv.
Federico Bagattini Rappresentante della Procura.
Il rappresentante della Procura chiedeva l’irrogazione della sanzione
della squalifica per due giornate di gara per il Confalone, di una giornata per il
Myrtaj , dell’ammonizione con diffida per il Vasari e il proscioglimento per il
Cesari.
Alcuni rappresentanti delle parti accusate sollevavano, seppur non
ponendo una formale pregiudiziale, la questione dell’acquisizione da parte di
questo Organo della videocassetta contenente le immagini della partita come
prova documentale dei fatti accaduti, sostenendo che tale acquisizione non
fosse possibile in quanto l’art. 31 riformato del Codice di Giustizia Sportiva
consente l’acquisizione a titolo di prova delle immagini televisive nei soli casi
in cui i fatti ripresi siano sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara. Tale
questione non appare fondata. I fatti descritti dall’Ufficio Indagini non sono
stati riportati nei referti dei giudici di gara non perchè controllati e ritenuti non
meritevoli di sanzione ma in quanto da essi non rilevati anche per la quantità
di soggetti coinvolti nel tafferuglio e la grande confusione che in quel
momento ne era derivata.
Nel merito l'avv. Carlo Dolcini per il giocatore Confalone affermava che
il suo assistito non aveva commesso alcun atto volontario di violenza nei
confronti di chicchessia, ma il suo comportamento era dettato unicamente
dalla finalità di aiutare il tifoso che aveva effettuato l’invasione di campo ad
uscire prontamente dal terreno di gioco; il Confalone si riportava a quanto
affermato dal suo difensore; l'avv. Puglisi per il giocatore Myrtaj dichiarava
che il suo difeso non era entrato fisicamente in contatto con alcuno, ma era
intervenuto per cercare di allontanare dal parapiglia un tesserato della società
pisana e separare i contendenti; l'avv. Pedrelli, rappresentante del Vasari
affermava l’assenza di qualsivoglia comportamento anti-regolamentare da
parte dello stesso, così come anche Oscar Visani, difensore del Cesari. Tutti
chiedevano il proscioglimento e si rifacevano alle memorie prodotte. Il
dirigente Gabriele Valentini, per il Cesena, chiedeva il proscioglimento della
società.
E da quanto riportato nelle relazioni dei collaboratori dell'Ufficio Indagini
Mario De Biase e Pierpaolo Berardi del 25 maggio 2003 compilate subito
dopo la gara e dall'esame della videocassetta effettuato da questa
Commissione emerge il comportamento violento e illegittimo tenuto dal
Confalone, l’atteggiamento anti-regolamentare e degno di sanzione tenuto dal
Myrtaj.
Non appaiono provati nè emergono comportamenti irregolari e degni di
sanzione a carico dei giocatori Vasari e Cesari nè dalle relazioni dei
collaboratori dell'Ufficio Indagine, dove niente di specifico è, ai detti calciatori,
ascritto, se non un generico riferimento alle immagini della videocassetta, nè
dalle immagini stesse.
Ritiene questa Commissione che l’atteggiamento tenuto dal Confalone
sia stato connotato da caratteristiche di violenza ed esagitazione, del tutto
censurabili e non conformi ai codici di lealtà sportiva cui gli atleti devono
uniformarsi durante le competizioni; analoga censura va rivolta al Myrtaj, il cui
atteggiamento è stato, però, caratterizzato da un comportamento aggressivo
ed offensivo molto più ridotto. Non appaiono, al contrario, provate le censure
che la Procura ha rivolto ai calciatori Vasari e Cesari.
Affermata la responsabilità dei calciatori Confalone e Myrtaj, consegue
la responsabilità oggettiva della società A.C. Cesena S.p.a. -.
Per i motivi su esposti la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare la sanzione di due giornate di squalifica al giocatore Confalone
Simone attualmente tesserato per la società Cesena, la sanzione di una
giornata di squalifica al giocatore Myrtaj Florian, attualmente in forza alla
società Hellas Verona e di prosciogliere i calciatori Vasari Gaetano,
attualmente tesserato per la Città di Palermo e Cesari Damiano, attualmente
tesserato per il Ravenna;
di irrogare alla società A.C. Cesena S.p.a. la sanzione di 1.000,00 euro di
ammenda.
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