Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 92/C del 19 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ANDREA COLLETTO (U.S. CREMONESE S.P.A.).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 92/C del 19 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ANDREA COLLETTO (U.S. CREMONESE S.P.A.). Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata contestata al calciatore Andrea Coletto, tesserato per la società U.S. Cremonese S.p.a., la violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.11 comma 2) del Regolamento per le procedure Arbitrali allegato B) del Regolamento per l’esercizio di Agente Calciatori, per non aver provveduto a dare esecuzione, nei termini di rito, al lodo arbitrale pronunciato in data 29 Luglio 2003 ove il calciatore veniva condannato al pagamento nei confronti dell’Agente di Calciatori Tommaso Furlan della somma di 8.531,83 euro oltre I.VA., spese legali, spese di costituzione e di funzionamento del Collegio Arbitrale. Alla odierna riunione è comparso a rappresentare la Procura Federale l’avvocato Federico Bagattini il quale ha concluso chiedendo che, affermata la responsabilità dell’incolpato, venga a questi irrogata la sanzione di 1.500,00 euro, tenuto conto dell’ammontare dell’importo inevaso. Non è invece presente l’incolpato che non ha, nemmeno, fatto pervenire alcuna memoria difensiva. La Commissione Disciplinare, ascoltate le argomentazioni richieste dal rappresentante della Procura Federale, esaminati gli atti, ritiene affermata la responsabilità del calciatore Andrea Coletto che a tutt’oggi non ha ancora provveduto al pagamento della somma dovuta. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere al calciatore Andrea Colletto (U.S. Cremonese S.p.a.) la sanzione dell’ammenda di 800,00 euro.
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