Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 92/C del 19 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ANDREA COLLETTO (U.S. CREMONESE S.P.A.).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 92/C del 19 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL
CALCIATORE ANDREA COLLETTO (U.S. CREMONESE S.P.A.).
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata
contestata al calciatore Andrea Coletto, tesserato per la società U.S.
Cremonese S.p.a., la violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di
Giustizia Sportiva in relazione all’art.11 comma 2) del Regolamento per le
procedure Arbitrali allegato B) del Regolamento per l’esercizio di Agente
Calciatori, per non aver provveduto a dare esecuzione, nei termini di rito, al
lodo arbitrale pronunciato in data 29 Luglio 2003 ove il calciatore veniva
condannato al pagamento nei confronti dell’Agente di Calciatori Tommaso
Furlan della somma di 8.531,83 euro oltre I.VA., spese legali, spese di
costituzione e di funzionamento del Collegio Arbitrale.
Alla odierna riunione è comparso a rappresentare la Procura Federale
l’avvocato Federico Bagattini il quale ha concluso chiedendo che, affermata la
responsabilità dell’incolpato, venga a questi irrogata la sanzione di 1.500,00
euro, tenuto conto dell’ammontare dell’importo inevaso.
Non è invece presente l’incolpato che non ha, nemmeno, fatto
pervenire alcuna memoria difensiva.
La Commissione Disciplinare, ascoltate le argomentazioni richieste dal
rappresentante della Procura Federale, esaminati gli atti, ritiene affermata la
responsabilità del calciatore Andrea Coletto che a tutt’oggi non ha ancora
provveduto al pagamento della somma dovuta.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere al calciatore Andrea Colletto (U.S. Cremonese S.p.a.) la sanzione
dell’ammenda di 800,00 euro.
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