Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE VISCIDI MAURIZIO FINO A TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2003 (C.U. N.90/C DEL 18/11/2003 GARA NOVARALUCCHESE DEL 16/11/2003) CON PROCEDURA D’URGENZA.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA ALLENATORE VISCIDI MAURIZIO FINO A TUTTO IL 25
NOVEMBRE 2003 (C.U. N.90/C DEL 18/11/2003 GARA NOVARALUCCHESE
DEL 16/11/2003) CON PROCEDURA D’URGENZA.
Nel corso del primo tempo della gara Novara-Lucchese, disputata il
16/11/2003, l’arbitro decretava l’espulsione dell’allenatore della Lucchese,
Maurizio Viscidi, perché protestava nei suoi confronti, entrando sul terreno di
gioco e gridando “è fuori gioco, sveglia!”. Nel rapporto si legge, inoltre, che al
“40° del primo tempo il Viscidi ritornava sul recinto di gioco, precisamente
davanti all’ingresso degli spogliatoi a pochi metri dal terreno di gioco, e
pertanto il direttore di gara aveva dovuto farlo uscire ancora una volta”.
Il Giudice Sportivo sanzionava tale condotta, definita irriguardosa, con
la squalifica fino a tutto il 25 Novembre 2003.
Ha proposto reclamo la società Lucchese Libertas, che chiede per il
suo tesserato una sanzione meno affittiva (ammonizione o ammenda) sulla
base delle seguenti argomentazioni: -l’espressione, usata spesso anche
impropriamente nel dialetto toscano, non era sostenuta da “finalità
estremamente irriguardose ed offensive” ma era un semplice richiamo
all’attenzione, dopo che la sua squadra aveva subito una rete; -riguardo al
rientro sul recinto di gioco, l’allenatore era stato così consigliato dagli addetti
alla sicurezza del Novara, perché dopo l’espulsione il Viscidi era stato fatto
accomodare in un settore dello stadio non troppo sicuro e quando gli animi si
andavano surriscaldando, a scopo precauzionale, era stato fatto rientrare nel
chiuso degli spogliatoi, passando per il recinto di gioco, considerato il tragitto
più breve.
All’odierna riunione è comparso il segretario della società Lucchese
Libertas, Magli Antonio, che ha ribadito i motivi del reclamo.
Osserva la Commissione che, come già stabilito dal Giudice Sportivo,
la frase pronunciata dall’allenatore non è offensiva, ma resta comunque
irriguardosa, per quell’invito a “svegliarsi” che non suona come elogio per
l’operato dell’arbitro. Quanto al rientro sul terreno di gioco, si prende atto delle
giustificazioni addotte, ma resta la segnalazione fatta dall’arbitro, che non può
essere ignorata del tutto.
La sanzione irrogata dal primo giudice è congrua e sanziona in maniera
adeguata una condotta non rispettosa dei principi di cui all’art.1 del Codice di
Giustizia Sportiva.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Lucchese Libertas S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
Share the post "Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE VISCIDI MAURIZIO FINO A TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2003 (C.U. N.90/C DEL 18/11/2003 GARA NOVARALUCCHESE DEL 16/11/2003) CON PROCEDURA D’URGENZA."