Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ VARESE FOOTBALL CLUB S.R.L. AVVERSO AMMENDA 10.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) C.G.S. (C.U. N.84/C DELL’11/11/2003 GARA PRO PATRIA – VARESE DEL 9/11/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ VARESE FOOTBALL CLUB S.R.L. AVVERSO
AMMENDA 10.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA
C) C.G.S. (C.U. N.84/C DELL’11/11/2003 GARA PRO PATRIA - VARESE
DEL 9/11/2003).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, esaminati gli
atti ufficiali relativi alla gara Pro Patria-Varese del 9/11/2003, ha inflitto alla
società Varese Football Club l’ammenda di 10.000,00 euro con diffida “perché
propri sostenitori in campo avverso rivolgevano ripetutamente, prima e
durante la gara, grida e frasi incontrovertibilmente espressive di
discriminazione razziale a un calciatore della squadra locale, senza che fosse
intervenuto alcun segno di dissenso da parte di alcuno dei tifosi in campo
avverso (recidiva specifica)”.
Contro la delibera ha proposto reclamo la società varesina al fine di
ottenere una congrua riduzione dell’ammenda e la revoca della diffida. Ha
sostenuto che il fatto attribuito dagli atti ufficiali alla propria tifoseria non
integrerebbe in modo incontrovertibile una discriminazione razziale e
assumerebbe piuttosto i contorni di una colorita derisione, rientrando
ampiamente tra le manifestazioni da sempre tollerate sui campi di calcio,
specie se si disputano incontri di campanile. Dolendosi della particolare
afflittività della sanzione, ha sostenuto che il primo giudice non avrebbe nella
giusta misura valutato la circostanza che la partita si svolgeva in campo
avverso, ove le dirigenze societarie incontrano serie difficoltà.
Premesso che i fatti attribuiti alla tifoseria varesina integrano con tutta
evidenza un comportamento di discriminazione razziale, e non una semplice
derisione tollerata sui campi di calcio quando si disputano gare di campanile,
pare però alla Commissione che la sanzione irrogata alla società reclamante,
pur con la contestata specifica, non abbia in giusta misura valutato la difficoltà
di controllo e di prevenzione dei fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai
sostenitori al seguito.
Alla stregua di tale principio, sostenuto anche dalla Corte di Appello
Federale, è rispondente a giustizia ridurre la sanzione pecuniaria a 5.000,00
euro mantenendo la diffida.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società Varese Football Club S.r.l.
riducendo la sanzione a 5.000,00 euro e confermando diffida.
La tassa non va addebitata.
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