Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 6.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) C.G.S. (C.U. N.84/C DELL’11/11/2003 GARA MARTINA-CROTONE DEL 9/11/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO AMMENDA
6.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) C.G.S.
(C.U. N.84/C DELL’11/11/2003 GARA MARTINA-CROTONE DEL 9/11/2003).
La società A.C. Martina ha proposto reclamo contro la delibera indicata
in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo le ha irrogato l’ammenda di
6.000,00 euro con diffida per le intemperanze commesse dai propri
sostenitori, in particolare nei confronti di un assistente arbitrale, in occasione
della gara Martina-Crotone del 9/11/2003. A sostegno del gravame ha dedotto
che la sanzione sarebbe troppo afflittiva rispetto a casi analoghi, puniti con
pene minori, ed ha sostenuto poi che il primo giudice non avrebbe tenuto
conto sia del comportamento del suo staff medico, attivandosi per controllare
le condizioni dell’assistente arbitrale colpito, sia della circostanza che la gara
era stata interrotta per un solo minuto.
All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo
non possa essere accolto.
Emerge dagli atti ufficiali (referto dell’assistente arbitrale): -che al 3°
minuto del primo tempo l’assistente è stato colpito dai tifosi del Martina alla
schiena con una pietra della grandezza di una noce; -che al 13°, al 38° ed al
39° del primo tempo lo stesso ufficiale di gara è stato colpito da sputi ad opera
della medesima tifoseria; -che al 44° del primo tempo l’assistente è stato
colpito al capo da un corpo contundente che gli ha causato un forte dolore e
un momentaneo stordimento; -che al 1° del secondo tempo la medesima
tifoseria lo ha bersagliato con oggetti vari, fra cui bottigliette in plastica e rotoli
di carta, colpendolo poi al polso con un pezzo di asta di bandiera e alla spalla
con un rotolo di carta per calcolatrice, che gli ha causato un fortissimo dolore,
per cui l’arbitro ha sospeso la gara per circa un minuto; -che dopo la breve
sospensione, i lanci contro l’assistente arbitrale sono ripresi, senza però
raggiungere il bersaglio.
Il dettagliato referto arbitrale, confermato in sede di supplemento, prova
all’evidenza la particolare gravità del comportamento della tifoseria del
Martina, sia per la durata dei lanci protrattisi per tutto l’arco della gara, sia per
la potenzialità offensiva dei corpi contundenti scagliati in campo.
Tali comportamenti all’indirizzo di un ufficiale di gara impediscono sia la
revoca della diffida, sia la riduzione dell’ammenda.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Martina S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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