Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 6.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) C.G.S. (C.U. N.84/C DELL’11/11/2003 GARA MARTINA-CROTONE DEL 9/11/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 6.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) C.G.S. (C.U. N.84/C DELL’11/11/2003 GARA MARTINA-CROTONE DEL 9/11/2003). La società A.C. Martina ha proposto reclamo contro la delibera indicata in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo le ha irrogato l’ammenda di 6.000,00 euro con diffida per le intemperanze commesse dai propri sostenitori, in particolare nei confronti di un assistente arbitrale, in occasione della gara Martina-Crotone del 9/11/2003. A sostegno del gravame ha dedotto che la sanzione sarebbe troppo afflittiva rispetto a casi analoghi, puniti con pene minori, ed ha sostenuto poi che il primo giudice non avrebbe tenuto conto sia del comportamento del suo staff medico, attivandosi per controllare le condizioni dell’assistente arbitrale colpito, sia della circostanza che la gara era stata interrotta per un solo minuto. All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Emerge dagli atti ufficiali (referto dell’assistente arbitrale): -che al 3° minuto del primo tempo l’assistente è stato colpito dai tifosi del Martina alla schiena con una pietra della grandezza di una noce; -che al 13°, al 38° ed al 39° del primo tempo lo stesso ufficiale di gara è stato colpito da sputi ad opera della medesima tifoseria; -che al 44° del primo tempo l’assistente è stato colpito al capo da un corpo contundente che gli ha causato un forte dolore e un momentaneo stordimento; -che al 1° del secondo tempo la medesima tifoseria lo ha bersagliato con oggetti vari, fra cui bottigliette in plastica e rotoli di carta, colpendolo poi al polso con un pezzo di asta di bandiera e alla spalla con un rotolo di carta per calcolatrice, che gli ha causato un fortissimo dolore, per cui l’arbitro ha sospeso la gara per circa un minuto; -che dopo la breve sospensione, i lanci contro l’assistente arbitrale sono ripresi, senza però raggiungere il bersaglio. Il dettagliato referto arbitrale, confermato in sede di supplemento, prova all’evidenza la particolare gravità del comportamento della tifoseria del Martina, sia per la durata dei lanci protrattisi per tutto l’arco della gara, sia per la potenzialità offensiva dei corpi contundenti scagliati in campo. Tali comportamenti all’indirizzo di un ufficiale di gara impediscono sia la revoca della diffida, sia la riduzione dell’ammenda. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Martina S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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