Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA MEDICO SOCIALE CAPRIOTTI MARIO FINO A TUTTO IL 31/12/2003 (C.U. N.84/C DELL’11/11/2003 GARA FERMANASAMBENEDETTESE DEL 9/11/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA MEDICO SOCIALE CAPRIOTTI MARIO FINO A TUTTO IL
31/12/2003 (C.U. N.84/C DELL’11/11/2003 GARA FERMANASAMBENEDETTESE
DEL 9/11/2003).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, ha inflitto la
squalifica sino a tutto il 31 Dicembre 2003 a Mario Capritotti, medico sociale
della Sambenedettese, “perché, dopo essersi portato all’interno del terreno di
gioco, rivolgeva ripetute e volgari ingiurie all’arbitro, rifiutandosi in un primo
momento di adempiere al provvedimento disciplinare assunto nei suoi
confronti (espulso)”.
Contro tale delibera ha proposta reclamo la società, dolendosi della
eccessività della sanzione e chiedendone la congrua riduzione. Escludendo
che il Capriotti, nell’entrare in campo, abbia pronunciato parole offensive
all’indirizzo dell’arbitro, ha sostenuto che il medico sarebbe entrato sul terreno
al solo scopo di soccorrere il calciatore Giovanni Martusciello della
Sambenedettese, rimasto infortunato in occasione della prima rete della
Fermana, per cui si sarebbe trattato di comportamento disciplinare di
modestissima entità.
All’odierna riunione è comparso il difensore che ha insistito nei motivi
del reclamo.
Dal referto di gara emerge che al 29° del primo tempo il direttore di
gara ha allontanato dal terreno di gioco il medico dottore Capriotti perché in
occasione della prima rete segnata dalla Fermana, è entrato in campo,
pronunciando frasi offensive all’indirizzo del direttore di gara (“corrotto,
infame, fischi a senso unico), e perché, invitato a lasciare il campo, si è
rifiutato dicendo di non essere espulso, dopo di che, invitato nuovamente ad
abbandonare il terreno rimanendo a disposizione in caso di necessità, si è
allontanato dal campo di gioco. Ritiene la Commissione che l’assunto della
società reclamante non possa essere accettato, in quanto l’arbitro nel
supplemento ha confermato come il medico sociale gli abbia rivolto le
espressioni offensive riportate nel referto di gara al momento del suo ingresso
in campo ed ha escluso che lo stesso fosse entrato sul terreno di gioco per
soccorrere un calciatore rimasto infortunato.
Dagli atti ufficiali risulta chiaramente come il dottor Capriotti abbia
offeso l’arbitro con termini univocamente ingiuriosi (“corrotto, infame”) e con
l’accusa di parzialità (“fischi a senso unico”) per cui non può andare esente da
sanzione.
Ciò posto, ritiene però la Commissione che la squalifica applicata dal
primo giudice sia troppo afflittiva, specie se relazionata ad altri casi simili, e
che la squalifica debba essere ridotta a tutto l’8/12/2003.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.
riducendo la squalifica al medico sociale Capriotti fino a tutto l’8 Dicembre
2003.
La tassa non va addebitata.
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