LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 192 DEL 7 gennaio 2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. CROTONE – Soc. VENEZIA del 19 dicembre 2004

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 192 DEL 7 gennaio 2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. CROTONE – Soc. VENEZIA del 19 dicembre 2004 Il Giudice Sportivo, visto il reclamo, rituale e tempestivo, della Soc. Venezia in ordine alla regolarità di svolgimento della gara sopra indicata; letto il rapporto dell’Arbitro e del Quarto Ufficiale, nonché la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini; rilevata, in via preliminare, la non ammissibilità ai fine della decisione delle controdeduzioni inviate dalla Soc. Crotone, alla luce dell’art. 29, comma 7, CGS; osserva: gli atti ufficiali descrivono in modo univoco quanto avvenuto al 16° del secondo tempo. Dalla curva dei sostenitori del Crotone veniva lanciata una bomba-carta che esplodeva nei pressi dell’area di porta avversaria (dietro la porta stessa, secondo la relazione dell’Ufficio Indagini). Il portiere del Venezia, Francesco Benussi, si accasciava a terra, stordito. Nonostante il pronto intervento del medico sociale, il calciatore non poteva riprendere il giuoco, e veniva trasportato in ambulanza in Ospedale. Il medico del Pronto Soccorso emetteva diagnosi per “sospetto barotrauma, riferita cefalea” con indicazione per un esame audiometrico. Benussi era conseguentemente dimesso, e faceva ritorno a Venezia con la squadra. La documentazione allegata al reclamo della Soc. Venezia certifica che il Benussi, visitato e ricoverato il successivo 20 dicembre, presentava “lieve iperemia della membrana timpanica sx”, “lieve ipoacusia percettiva pantonale sx con perdita di 15/20 decibel su tutte le frequenze”. Il certificato di dimissioni, avvenute il successivo 23, riferisce di un “trauma acustico orecchio sinistro” da trattare con specifica terapia farmacologia. Nessun dubbio, quindi, sulla dinamica del fatto e sulle sue conseguenze. Il portiere del Venezia ha riportato una documentata lesione all’orecchio sinistro a causa dell’esplosione, prossima a lui, di una bomba-carta scagliata da sostenitori del Crotone, collocati nella curva posta alle spalle della porta. Ciò ha comportato un danno al potenziale atletico del Venezia, costretto a sostituire Benussi con il portiere di riserva. La fattispecie rientra nella previsione normativa dell’art. 12, comma 1, seconda parte del CGS. Non sono fondate le argomentazioni sviluppate dalla reclamante circa la sussistenza di fatti che abbiano alterato il regolare svolgimento della partita, tali da comportare la punizione sportiva della perdita della gara a carico del Crotone, oggettivamente responsabile per la condotta dei suoi sostenitori, o in subordine la ripetizione dell’incontro. In particolare, se è stata certamente imposta dalla condotta violenta dei sostenitori del Crotone la sostituzione del portiere, non altrettanto può dirsi per la contestuale sostituzione del calciatore Saverino con Garcia. In tal caso si è trattato di scelta tecnica operata dall’allenatore della squadra: ovviamente del tutto legittima, ma altrettanto ovviamente del tutto discrezionale ed in nessun modo costretta dalla (invece) necessaria sostituzione del portiere. Di conseguenza, non può considerarsi come circostanza ostativa del regolare svolgimento dell’incontro il fatto che, al 35° del secondo tempo, il Venezia non abbia potuto sostituire un altro suo calciatore, uscito dal campo per infortunio di giuoco, avendo ormai esaurito il numero dei cambi consentiti dal regolamento. Neppure ricorrono i presupposti per ordinare la ripetizione della gara. L’interpretazione, letterale e sistematica, dell’art. 12, comma 4, CGS evidenzia che le ipotesi disciplinate da questa disposizione sono configurabili solo quando il caso non rientri già nella disciplina contenuta nel precedente comma 1. Nella vicenda in esame, la lesione di un calciatore conseguente a una condotta violenta di sostenitori integra la fattispecie dell’art. 12 comma 1. E quando, come avvenuto in occasione della gara in esame, il fatto si sia tradotto unicamente nel danno del potenziale atletico di una delle due compagini, la sanzione non può comportare né punizione sportiva della perdita della gara né ripetizione della medesima. Deve, pertanto, essere omologato il risultato conseguito sul campo – Crotone-Venezia 2-0 – ed applicata al Crotone la penalizzazione di tre punti in classifica, pari a quelli conquistati al termine dell’incontro. Trattasi della sanzione minima prevista dall’art. 12, comma 1, seconda parte, come risulta dal preciso tenore della norma. Nel caso di specie non ricorrono, di certo, gli elementi per valutare il fatto come di “particolare tenuità”. L’oggettiva entità della lesione sofferta dal Benussi, il lancio di bottigliette piene d’acqua sul terreno da parte degli stessi sostenitori del Crotone durante i sei minuti di interruzione seguiti all’esplosione della bomba-carta: sono dati che configurano una condotta violenta di natura tutt’altro che tenue, tali quindi da non meritare in alcun modo un trattamento sanzionatorio più lieve rispetto alla penalizzazione minima prevista dal citato art. 12. Gli atti ufficiali documentano, infine, che i sostenitori del Crotone hanno ulteriormente lanciato una bomba-carta (oltre ad una bottiglietta d’acqua) sul terreno di giuoco, così provocando un ritardo di un minuto nell’inizio della gara; hanno lanciato petardi e fumogeni nel recinto di giuoco e bottigliette in plastica sul terreno durante i sei minuti di sospensione, dal 16° al 22° del secondo tempo, come già ricordato. Per tali episodi risulta sanzione adeguata l’ammenda di € 10.000,00, valutata come particolarmente censurabile la reiterazione di condotte pericolose per l’incolumità delle persone presenti sul campo quando già erano evidenti le gravi conseguenze scaturite dall’esplosione della bomba-carta al 16° del secondo tempo. La recidiva plurireiterata del Crotone per comportamenti pericolosi dei propri sostenitori (in specie lancio di oggetti, fumogeni, bengala) e la oggettiva gravità del gesto violento che ha provocato lesioni ad un calciatore avversario impongono l’irrogazione anche della diffida. P.Q.M delibera di: - omologare la gara con il risultato conseguito sul campo Crotone-Venezia 2-0, così respingendo il reclamo della Soc. Venezia; - infliggere alla Soc. Crotone la penalizzazione di tre punti in classifica, ex art. 12, comma 1, seconda parte CGS; - infliggere alla Soc. Crotone l’ammenda di € 10.000,00 con diffida. La tassa di reclamo è da incamerare
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