LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 240 DEL 15 febbraio 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. VERONA – Soc. CESENA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 240 DEL 15 febbraio 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
Gara Soc. VERONA – Soc. CESENA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma
a3) CGS circa la condotta del calciatore Pestrin Manolo (Soc. Cesena) in danno del
calciatore Mancinelli Marco (Soc. Verona), al 43° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la documentazione televisiva;
constatato che l’episodio oggetto della segnalazione – una manata del Pestrin in danno
dell’avversario, per liberarsi della marcatura, in azione di giuoco – è stato rilevato
dall’Arbitro, il quale ha assegnato un calcio di punizione in favore del Verona;
rilevato che la segnalazione della Procura Federale ha riguardato una condotta di giuoco
valutata dall’Arbitro, e ritenuta meritevole di provvedimento tecnico;
osservato, in conseguenza, che non sussiste alcuno dei presupposti per l’utilizzabilità
della prova televisiva;
P.Q.M
delibera di non adottare nei confronti del calciatore Pestrin Manolo (Soc. Cesena)
provvedimenti disciplinari a seguito della segnalazione della Procura Federale.