LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 368 DEL 7 giugno 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. PIACENZA – Soc. GENOA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 368 DEL 7 giugno 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. PIACENZA – Soc. GENOA Il Giudice Sportivo; rilevato dal rapporto degli Assistenti e successivi supplementi richiesti dall’Ufficio che: a fine gara nasceva, ancora sul terreno di giuoco, un battibecco vivace tra i calciatori Sottil (Soc. Genoa) e Masiello (Soc. Piacenza). Il primo si scagliava contro l’avversario, colpendolo con una manata a braccio aperto in modo violento al volto: Masiello subiva, per effetto del colpo, uno scuotimento all’indietro della testa. Si determinava, di conseguenza, una situazione di forte tensione poiché ai due atleti si avvicinavano altri calciatori e dirigenti. Sottil tentava di aggredire nuovamente Masiello, venendo trattenuto da compagni e poliziotti: nella circostanza, Masiello metteva le mani sul viso di Sottil spingendolo. Poi, nel tunnel di accesso agli spogliatoi tutto il gruppo, praticamente, di calciatori e tesserati del Genoa insultavano volgarmente gli avversari, accusandoli in specie di un eccessivo impegno agonistico durante la gara. In tale contesto intervenivano poliziotti, inservienti ed altre persone dello staff del Piacenza, nel tentativo di riportare la calma. Alcuni calciatori del Genoa, in particolare Stellone e Sottil, spintonavano taluni di questi addetti e Scarpi, oltre a spintonare una persona, gli rivolgeva parole volgarmente ingiuriose. Un altro calciatore del Genoa, Sartor, dinanzi la porta dello spogliatoio del Piacenza, spintonava con forza un inserviente e gli rivolgeva parole ingiuriose. Intervenivano in modo positivo alcuni tesserati del Genoa: in particolare il calciatore Rossi che cercava di trattenere e calmare Sottil, e soprattutto il Presidente Preziosi il quale richiamava tutti i suoi calciatori e li riconduceva ad un comportamento disciplinato, facendoli entrare nel loro spogliatoio. Ritenuto che, alla luce delle precise risultanze degli atti ufficiali, appaiono proporzionate all’entità delle rispettive condotte tenute le seguenti sanzioni: squalifica per sei giornate di gara al calciatore Sottil Andrea, valutata la reiterazione degli atti aggressivi compiuti; le modalità oggettivamente pericolose del primo di essi rispetto all’integrità fisica dell’avversario; l’indubbia influenza negativa di tale condotta del tesserato anche rispetto al determinarsi della situazione di tensione manifestatasi subito dopo nel tunnel di accesso agli spogliatoi; la partecipazione del tesserato con atti scorretti anche a tale ultima fase degli incidenti; squalifica per due giornate di gara ai calciatori Scarpi Alessio e Sartor Luigi; squalifica per una giornata di gara ai calciatori Stellone Roberto e Masiello Salvatore; ammenda di € 10.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva, alla Soc. Genoa per il comportamento gravemente offensivo ed aggressivo di molti suoi tesserati, con le modalità sopra descritte (sanzione attenuata in considerazione del fattivo intervento di altri suoi tesserati, segnatamente un calciatore ed il Presidente della Società); rilevata, da ultimo, la non ammissibilità della segnalazione riservata del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) CGS in ordine ai comportamenti dei calciatori Sottil e Masiello, poiché gli stessi sono stati rilevati dagli Assistenti, che li hanno descritti nei loro atti; P.Q.M. delibera di infliggere: squalifica per sei giornate effettive di gara al calciatore Sottil Andrea (Soc. Genoa); squalifica per due giornate effettive di gara ai calciatori Scarpi Alessio (Soc. Genoa) e Sartor Luigi (Soc. Genoa); squalifica per una giornata effettiva di gara ai calciatori Stellone Roberto (Soc. Genoa) e Masiello Salvatore (Soc. Piacenza); ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Genoa a titolo di responsabilità oggettiva. Dichiara inammissibile la segnalazione del Procuratore Federale per le ragioni esposte in motivazione.
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