LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 14 settembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PRIMAVERA TIM CUP
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 14 settembre 2004
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PRIMAVERA TIM CUP
Gara Soc. LIVORNO - Soc. FIORENTINA
Esaminati gli atti ufficiali,
• rilevato che la Soc. Fiorentina ha impiegato il calciatore SALA Matteo che risultava
squalificato con C.U. n. 167 dell’11/1203,
• visto l'art. 12 n. 5 del C.G.S.
delibera
di infliggere:
- alla Soc. Fiorentina la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione
di gara vinta alla Soc. Livorno punteggio di 0-3;
- alla Soc. Fiorentina l'ammenda di € 250,00;
- al calciatore SALA Matteo (Soc. Fiorentina) la sanzione dell’ammonizione;
- ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale;
- al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. CURRADI Luigi (Soc. Fiorentina)
l'ammonizione con diffida.