LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 14 settembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PRIMAVERA TIM CUP Gara Soc. PALERMO – Soc. CATANIA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 14 settembre 2004
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PRIMAVERA TIM CUP
Gara Soc. PALERMO - Soc. CATANIA
Esaminati gli atti ufficiali,
• rilevato che la Soc. Palermo ha impiegato il calciatore BARONE Giuseppe che
risultava squalificato con C.U. n. 167 dell’11/12/2003,
• visto l'art. 12 n. 5 del C.G.S.
delibera
di infliggere:
- alla Soc. Palermo la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di
gara vinta alla Soc. Catania punteggio di 0-3;
- alla Soc. Palermo l'ammenda di € 250,00;
- al calciatore BARONE Giuseppe (Soc. Palermo) la sanzione dell’ammonizione;
- ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale;
- al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. LIPARI Salvatore (Soc. Palermo)
l'ammonizione con diffida.