LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 13 gennaio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda € 13.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Lecce dell’11/12/04 – C.U. n. 176 del 14/12/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 13 gennaio 2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda € 13.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Lazio-Lecce dell’11/12/04 - C.U. n. 176 del 14/12/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lazio la
sanzione della ammenda di € 13.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Lazio-Lecce dell’11/12/04, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo
la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si osserva, quanto ai cori caratterizzati da un inequivoco significato
di discriminazione razziale, che la condotta dei sostenitori sarebbe stata esageratamente
enfatizzata, perché si sarebbe trattato di manifestazioni di contestazione e di demotivazione
rivolte verso tutti i calciatori della squadra avversaria, e, quanto al lancio di alcune
bottigliette di plastica sul terreno di giuoco, che esso non sarebbe stato pericoloso, tenuto
conto della distanza dagli spalti e della esistenza della pista di atletica. Di conseguenza, si
rileva che la sanzione comminata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente afflittiva.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante hanno lanciato fumogeni nel
recinto di giuoco, fatto esplodere un petardo con notevole fragore, lanciato sul terreno di
giuoco alcune bottigliette in plastica ed intonato cori caratterizzati da inequivoco significato
di discriminazione razziale verso due calciatori avversari.
Non v'è dubbio che i comportamenti sanzionati siano stati gravi. Tuttavia, tenuto conto
delle documentate iniziative della Società in prevenzione di tali condotte e della circostanza
attenuante dell’aver un altro gruppo di suoi sostenitori manifestato dissenso verso la
condotta razzista, pur considerata la recidiva, risulta sufficientemente afflittiva, alla luce dei
criteri di valutazione degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, la sanzione nella
misura indicata nel dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
sanzione a € 11.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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