LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 13 gennaio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda € 13.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Lecce dell’11/12/04 – C.U. n. 176 del 14/12/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 13 gennaio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda € 13.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Lecce dell’11/12/04 - C.U. n. 176 del 14/12/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lazio la sanzione della ammenda di € 13.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Lazio-Lecce dell’11/12/04, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si osserva, quanto ai cori caratterizzati da un inequivoco significato di discriminazione razziale, che la condotta dei sostenitori sarebbe stata esageratamente enfatizzata, perché si sarebbe trattato di manifestazioni di contestazione e di demotivazione rivolte verso tutti i calciatori della squadra avversaria, e, quanto al lancio di alcune bottigliette di plastica sul terreno di giuoco, che esso non sarebbe stato pericoloso, tenuto conto della distanza dagli spalti e della esistenza della pista di atletica. Di conseguenza, si rileva che la sanzione comminata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente afflittiva. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante hanno lanciato fumogeni nel recinto di giuoco, fatto esplodere un petardo con notevole fragore, lanciato sul terreno di giuoco alcune bottigliette in plastica ed intonato cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale verso due calciatori avversari. Non v'è dubbio che i comportamenti sanzionati siano stati gravi. Tuttavia, tenuto conto delle documentate iniziative della Società in prevenzione di tali condotte e della circostanza attenuante dell’aver un altro gruppo di suoi sostenitori manifestato dissenso verso la condotta razzista, pur considerata la recidiva, risulta sufficientemente afflittiva, alla luce dei criteri di valutazione degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, la sanzione nella misura indicata nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 11.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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