LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 13 gennaio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SIENA avverso l’ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Siena-Livorno del 19/12/04 – C.U. n. 181 del 21/12/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 13 gennaio 2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. SIENA avverso l’ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Siena-Livorno del 19/12/04 - C.U. n. 181 del 21/12/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Siena la
sanzione della ammenda di € 3.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Siena-Livorno del 19/12/04 (esposizione di uno striscione di contenuto
offensivo nei confronti dei tifosi avversari e lancio di un bengala nel recinto di giuoco;
recidiva), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.
In merito al primo episodio, la Società reclamante rileva, a sostegno del gravame, che lo
striscione esposto dai propri tifosi avrebbe avuto contenuto non offensivo ma
semplicemente “irriguardoso”, tenuto conto dello spirito goliardico che anima
tradizionalmente le gare fra squadre toscane e le rispettive tifoserie.
Relativamente al lancio del bengala, la ricorrente afferma essersi trattato di un isolato
episodio, peraltro privo di qualsiasi potenzialità lesiva (considerata la zona del campo verso
la quale il lancio è avvenuto).
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Per quel che riguarda l’esposizione dello striscione, questa Commissione ritiene non
sussistere alcuna responsabilità in capo alla Società reclamante, tenuto conto del tenore
letterale dello striscione, privo di qualsivoglia espressione di violenza o di discriminazione
razziale o territoriale (ipotesi disciplinarmente rilevanti, ex art. 10 C.G.S.). Si è trattato, in
altri termini, di uno sfottò – senza dubbio di cattivo gusto ed estremamente volgare – rivolto
ai tifosi avversari non configurabile come violazione della normativa sportiva. Tenuto
altresì conto del contesto in cui tale episodio è avvenuto, il comportamento dei sostenitori
del Siena non può essere considerato violento o “discriminante”.
Relativamente invece al lancio del fumogeno, questa Commissione ritiene che tale
comportamento sia stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo. Non v'è infatti dubbio
che il comportamento sanzionato abbia connotati antiregolamentari. Tenuto conto della
recidiva, sanzione equa risulta pertanto quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
sanzione a € 2.500,00; dispone la restituzione della tassa.
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