LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 13 gennaio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SORA avverso la squalifica a tutto il 28 febbraio 2005 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Patrizio Pascucci (gara Sora-Bari del 4/12/04 – C.U. n. 170 del 9/12/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 13 gennaio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SORA avverso la squalifica a tutto il 28 febbraio 2005 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Patrizio Pascucci (gara Sora-Bari del 4/12/04 – C.U. n. 170 del 9/12/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aggiunto ha inflitto al calciatore Patrizio Pascucci, tesserato per la Soc. Sora, la sanzione della squalifica sino al 28 febbraio 2005 per il comportamento tenuto nel corso della gara del Campionato Primavera Tim Sora-Bari del 4/12/04, ha proposto reclamo la Soc. Sora, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, dopo aver riconosciuto la scorrettezza del comportamento del calciatore e ammesso il suo errore, si rileva che la condotta in questione sarebbe stata provocata da un particolare momento psicologico del Pascucci derivante da una dolorosa vicenda familiare. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Pascucci, in primo luogo, ha contestato ripetutamente l’operato di un Assistente, indirizzandogli espressioni irriguardose e pesantemente oltraggiose; poi, a seguito del provvedimento di espulsione adottato dall’Arbitro, ha tentato di colpire con il pallone l’Assistente, impedito a ciò soltanto dal pronto intervento dei compagni di squadra; infine, all’atto di lasciare il terreno di giuoco, ha continuato ad indirizzare al medesimo Ufficiale locuzioni ingiuriose, intimidatorie e gravemente oltraggiose. Non vi è dubbio che tali comportamenti siano stati particolarmente gravi. Tuttavia, tenuto conto della condotta processuale tenuta dal Pascucci e del sincero pentimento manifestato per l’episodio sanzionato, tenuto altresì conto della dolorosa vicenda familiare che il calciatore ha vissuto e che può aver influito sul suo stato d’animo, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la squalifica sino a tutto il 18 febbraio 2005; dispone la restituzione della tassa.
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