LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 209 DEL 17 gennaio 2005 TIM CUP Gara Soc. SIENA – Soc. ROMA Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 209 DEL 17 gennaio 2005 TIM CUP Gara Soc. SIENA - Soc. ROMA Il Giudice Sportivo, rilevato dal rapporto dell’Arbitro e del collaboratore dell’Ufficio Indagini che: i sostenitori della Roma effettuavano, a partire dall’inizio e sino al 35° del primo tempo, un sistematico lancio di fumogeni sul terreno e nel recinto di giuoco, in particolare al 1°, al 15° e al 30° minuto, accompagnato dall’esplosione di petardi. Nessun risultato positivo sortiva l’invito del capitano della Roma affinché questa condotta cessasse: anche contro di lui quei sostenitori lanciavano oggetti dalla curva. I fumogeni scagliati riducevano a tal punto la visibilità sul campo, che l’Arbitro era costretto ad interrompere la gara, al 35° del primo tempo. L’interruzione si protraeva per settanta minuti, tanto fitta era la coltre di fumo che gravava sul terreno. osserva: il comportamento realizzato dai sostenitori della Roma si caratterizza per speciale gravità sotto, almeno, cinque profili: - sistematicità del lancio di fumogeni, iniziato al 1° minuto e proseguito nel corso del primo tempo, sino all’inevitabile sospensione del giuoco per la mancanza di visibilità; - entità oggettiva delle conseguenze negative sul normale svolgimento del giuoco: interruzione per oltre un’ora; concreto rischio che la gara venisse anticipatamente e definitivamente dichiarata chiusa dall’Arbitro, considerato il protrarsi delle condizioni, illecitamente indotte, di non visibilità; situazione assai pericolosa per il mantenimento dell’ordine pubblico, con le squadre e gli Ufficiali di gara negli spogliatoi e le opposte tifoserie presenti sugli spalti in un contesto di incertezza su quale sarebbe stato l’epilogo della vicenda; - assoluta “gratuità” del comportamento, che certo non poteva esser stato “originato” da quanto stava avvenendo in campo: gara del tutto corretta; risultato favorevole alla Roma, sia della partita in sè sia in vista della qualificazione al turno successivo di Coppa Italia; - preordinazione di tale condotta e pervicacia nel proseguirla: i lanci sono incominciati al fischio di inizio, ed a nulla è servito il pur meritorio intervento del capitano della Roma (anzi, ne è scaturito un lancio di oggetti anche contro di lui!); - recidiva dei sostenitori in questo genere di condotta. Dall’inizio della stagione sportiva, in ben nove occasioni tifosi della Roma hanno lanciato fumogeni sul terreno, nel recinto di giuoco, in settori occupati dai sostenitori avversari: una sconfortante regolarità di simili atti di grave indisciplina, rispetto ai quali non hanno – di evidenza e purtroppo – avuto efficacia le sanzioni pecuniarie via inflitte alla Società a titolo di responsabilità oggettiva. Ma vi è di più. Sempre i sostenitori della Roma avevano provocato una prolungata sospensione (diciotto minuti), non più tardi di un mese e mezzo prima, nello stesso stadio ed a causa di identico comportamento. Ciò dimostra anche una piena consapevolezza degli effetti che il lancio di fumogeni, ripetuto e protratto, avrebbe cagionato sul regolare svolgimento dell’incontro in esame: come puntualmente verificatosi. Così descritta e valutata la vicenda, occorre determinare la sanzione, che deve essere commisurata alla natura ed alla gravità del fatto (art. 13, comma 1 CGS). Risulta evidente che un’ammenda non sarebbe di per sè sola adeguata alla gravità dell’episodio. In primo luogo, i molteplici profili negativi della vicenda sopra richiamati sul piano sia oggettivo che soggettivo non possono trovare adeguata risposta, a titolo di responsabilità oggettiva, nell’irrogazione solo di una pena pecuniaria, che rappresenta una tipologia di sanzione collocata dall’art. 13 CGS alla base della scala progressiva, per gravità, delle pene disciplinari. In secondo luogo, un’ammenda non produrrebbe alcun effetto sui sostenitori colpevoli dei lanci, diretti responsabili delle condotte da sanzionare. In terzo luogo, essa non avrebbe – nemmeno in via astratta – alcuna efficacia deterrente per il futuro e preventiva contro il ripetersi di simili atti, potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico e pregiudizievoli per il normale svolgimento delle gare. Appare, invece, proporzionata alla luce di tutte le considerazioni prima sviluppate l’applicazione congiunta della sanzioni previste dalle lettere d) ed e) del citato art. 13: squalifica del campo e gara da disputare a porte chiuse. Solo una pena così determinata risulta idonea a sanzionare l’inqualificabile condotta di quei sostenitori della Roma, garantendo alla pena in concreto irrogata sia proporzionalità repressiva sia efficacia preventiva. E’ al contempo evidente che sussistono particolari motivi di tutela dell’ordine pubblico per stabilire come immediatamente esecutiva la squalifica del campo, e la correlativa disposizione delle “porte chiuse”, sin dalla prima gara ufficiale che la Soc. Roma dovrà disputare in casa dopo la pubblicazione della presente sentenza. Il buon comportamento della Società, manifestatosi attraverso l’iniziativa del capitano della squadra, e la circostanza relativa all’essersi trattato di gara in trasferta, valgono ad evitare l’inflizione anche di un’ammenda ed a contenere nel minimo – una giornata – la durata delle sanzioni statuite. P.Q.M. - delibera di infliggere alla Soc. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione della squalifica del campo per una giornata di gara con obbligo di disputare il relativo incontro a porte chiuse; - dispone l’immediata esecutività della sanzione sin dalla prima gara ufficiale sul proprio terreno che la Soc. Roma dovrà disputare dopo la pubblicazione della presente decisione. Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i conseguenti adempimenti di competenza.
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