LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 214 DEL 20 gennaio 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ROMA avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara con obbligo di disputare il relativo incontro a porte chiuse inflitta dal Giudice Sportivo (gara Timcup Siena-Roma del 12/1/05 – C.U. n. 209 del 17/1/05)
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 214 DEL 20 gennaio 2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. ROMA avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata
effettiva di gara con obbligo di disputare il relativo incontro a porte chiuse inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Timcup Siena-Roma del 12/1/05 – C.U. n. 209 del 17/1/05)
Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Roma, a
titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara
con obbligo di disputare il relativo incontro a porte chiuse, per il comportamento tenuto dai
propri sostenitori durante la gara Timcup Siena-Roma del 12/1/2005, ha proposto reclamo
d’urgenza la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione o, in via subordinata,
l’applicazione della sanzione minima.
A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in primo luogo, che il lungo protrarsi
(70 minuti) della sospensione della gara, a cagione della scarsa visibilità determinata dal
lancio dei fumogeni, costituì la conseguenza di condizioni ambientali del tutto eccezionali,
quali l’alto tasso di umidità, l’assenza totale di ventilazione e la particolare struttura
dell’impianto sportivo, ove la prossimità delle gradinate al terreno di giuoco determina una
sorta di “catino” che impedisce la naturale circolazione dell’aria.
La natura eccezionale dell’evento non poteva essere ignorata dal Giudice Sportivo, così
come non può non costituire un esimente o, quanto meno un’attenuante, l’attività di
prevenzione posta in essere dai dirigenti della Società, in collaborazione con l’autorità di
Pubblica Sicurezza, il meritorio (in tal modo testualmente apprezzato dal Giudice Sportivo)
intervento del capitano della Roma che vanamente tentò di indurre la tifoseria a desistere dal
deplorevole comportamento; la successiva presa di posizione di censura di quanto avvenuto
manifestata pubblicamente dai massimi rappresentanti della Società stessa e, più in generale,
lo status di Società ospitata della reclamante, in conformità ad altre decisioni adottate in
analoghe situazioni.
Per questi motivi, la Società reclamante contesta la eccessività della sanzione, chiedendo, in
via principale, il proscioglimento e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo
edittale.
Alla riunione odierna è comparso - insieme al rappresentante della Società – il difensore
della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, insistendo
nelle conclusioni già formulate.
Ha inoltre reso dichiarazioni il dirigente della Società reclamante.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ascoltato il direttore sportivo
della reclamante ed udito il difensore, ritiene che il reclamo possa trovare parziale
accoglimento.
Preliminarmente, deve essere ribadita e sottolineata la particolare gravità del comportamento
posto in essere dai sostenitori della Società reclamante, per la sua evidente preordinazione (il
lancio dei fumogeni è iniziato in coincidenza con l’avvio della gara), per la sua pervicace
sistematicità (neppure l’intervento del capitano della squadra ha sortito alcun effetto), per la
sua intensità (il lancio si è protratto per 35 minuti), per la sua assoluta gratuità (nulla di
quanto stava accadendo sul terreno di giuoco poteva ingenerare una tale reazione) e per la
sua intrinseca idoneità a porre in grave pericolo l’ordine pubblico, per la tensione creatasi
sugli spalti gremiti dalle opposte tifoserie.
Irrilevante e comunque non condivisibile è anche l’assunto secondo il quale le particolari
condizioni ambientali abbiano determinato una accentuazione del tutto imprevedibile degli
effetti del lancio dei fumogeni, quando, alcune settimane prima, nello stesso stadio, un
identico comportamento dei sostenitori della Roma già aveva determinato la sospensione
della gara per 18 minuti.
Si è trattato di una condotta di speciale gravità e non vi è quindi dubbio che i predetti
comportamenti siano sanzionabili a titolo di responsabilità oggettiva.
Ai fini dell’individuazione della sanzione, questa Commissione condivide integralmente le
argomentazioni sviluppate dal Giudice Sportivo in ragione della manifesta inefficacia delle
precedenti sanzioni di natura esclusivamente pecuniaria rispetto al ripetersi di fatti quali
quelli oggetto del presente giudizio (dall’inizio della stagione sportiva, in ben nove occasioni
i sostenitori della Società reclamante si sono resi invero responsabili di lancio di fumogeni
sul terreno di giuoco ovvero nei settori occupati dalle opposte tifoserie).
Vero che la Società, successivamente all’episodio oggetto di giudizio, ha manifestato una
chiara e decisa censura a stigmatizzare l’inciviltà e la gravità del comportamento di alcuni
propri sostenitori, ma vera anche la sussistenza della recidiva e della sistematicità dei lanci di
fumogeni intervenuti sin dall’inizio della partita: recidiva specifica e sistematicità che, anche
sotto il profilo preventivo, manifestano l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio di cui
all’art. 13 lett. d) C.G.S. (obbligo di disputare la gara a porte chiuse).
Questa Commissione ritiene che il provvedimento di primo grado possa essere dunque
riformato nel solo senso di confermare lo svolgimento della prossima partita a porte chiuse,
ma in Roma e non già in campo neutro. Il campo neutro sarebbe infatti provvedimento
eccessivamente afflittivo sotto un profilo sostanziale e necessitante di una più complessa
organizzazione ai fini della garanzia di tutela dell’ordine pubblico.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, confermando
l’obbligo di svolgimento a porte chiuse della prossima partita, revocando la sanzione della
squalifica del campo per una giornata di gara. Conferma altresì l’immediata esecutività della
sanzione sin dalla prima gara ufficiale sul proprio terreno che la Soc. Roma dovrà disputare
dopo la pubblicazione della presente decisione; dispone la restituzione della tassa.
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