LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DELL’ 1 febbraio 2005 SERIE B TIM Gara Soc. Venezia – Soc. Piacenza Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DELL’ 1 febbraio 2005 SERIE B TIM Gara Soc. Venezia – Soc. Piacenza Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Benussi Francesco (Soc. Venezia) in danno del calciatore Ganci Massimo (Soc. Piacenza) al 23° del primo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: le immagini evidenziano che, al 23° del primo tempo, il portiere del Venezia Benussi bloccava in presa alta un pallone crossato in area da un avversario. Ganci, che aveva seguito l’azione, disturbava il portiere avversario sospingendolo verso uno dei pali; a questo punto Benussi, sempre tenendo il pallone tra le mani e prima di rilanciarlo, urtava con la propria fronte l’avversario sul viso. Immediatamente dopo interveniva l’Arbitro il quale, dimostrando inequivocabilmente di aver rilevato l’accaduto, diffidava i due calciatori e faceva riprendere il giuoco senza adottare provvedimenti disciplinari di sorta. E’ evidente la mancanza dei presupposti per l’utilizzabilità nel caso di specie della prova televisiva. In primo luogo dalle immagini si ricava che il fatto non è sfuggito alla percezione ed alla valutazione dell’Arbitro, il quale è intervenuto con le modalità sopra descritte. In secondo luogo l’episodio si è comunque svolto nel contesto di un’azione di giuoco, avendo Ganci “caricato” in modo irregolare Benussi, il quale ha reagito in un chiara prospettiva di difendere la presa del pallone, del quale si era regolarmente impossessato. Tali considerazione impediscono, di conseguenza, di dare ingresso alla prova televisiva. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Benussi Francesco (Soc. Venezia)
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