LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 233 DEL 10 febbraio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CROTONE avverso la punizione sportiva della penalizzazione di tre punti in classifica e l’ammenda di € 10.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Venezia del 19/12/04 – C.U. n. 192 del 7/01/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 233 DEL 10 febbraio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CROTONE avverso la punizione sportiva della penalizzazione di tre punti in classifica e l’ammenda di € 10.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Venezia del 19/12/04 – C.U. n. 192 del 7/01/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale in data 07/01/05 il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Crotone, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 12 comma 1, seconda parte C.G.S., la penalizzazione di tre punti in classifica e l’ammenda di € 10.000,00 con diffida - per il comportamento tenuto dai sostenitori dello stesso Crotone durante la gara Crotone-Venezia del 19/12/04 - ha proposto reclamo la detta Società, chiedendo la revoca delle sanzioni. A sostegno del gravame, la Società reclamante contesta, in primo luogo, “l’infondatezza e l’incoerenza delle motivazioni poste alla base delle sanzioni irrogate”, in particolare per quanto attiene il punto di deflagrazione della bomba-carta rispetto alla posizione che aveva in quel momento il portiere del Venezia (a detta della difesa, a non meno di 10 metri di distanza) e la consistenza ed effettività del trauma subito dallo stesso portiere (come desumibile dal referto dell’Ospedale di Crotone). La reclamante afferma essere erronea, alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia e della vigente cornice normativa, la qualificazione dei fatti così come operata dal Giudice Sportivo, ritenendo che si sia trattato di un episodio di “particolare tenuità” tale da legittimare l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 13 lett. b), c), d), e), e non giustifichino quindi l’irrogazione delle sanzioni comminate, ritenute eccessivamente afflittive. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, insistendo quindi nelle conclusioni già formulate e, in via istruttoria, chiedendo la visione delle immagini televisive. I motivi della decisione In via preliminare, questa Commissione ritiene di non poter accogliere l’istanza istruttoria avanzata dalla reclamante in merito all’utilizzo delle immagini televisive prodotte, non ricorrendo nel caso di specie le ipotesi previste dall’art. 31 lett. a4) C.G.S. Nel merito, la Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ascoltato il difensore, ritiene che i motivi di gravame esposti dalla Società non possano trovare accoglimento e che pertanto debba confermarsi il reclamato provvedimento. La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante - secondo cui la bomba-carta, qualificata nella memoria anche come “grosso petardo”, sarebbe esplosa non sul terreno di gioco ma al di fuori dello stesso - risulta in contrasto con il rapporto dell’arbitro e con il rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini (entrambe fonti privilegiate di prova) da cui emerge in modo univoco che dalla curva dove si trovavano i tifosi del Crotone, nel corso del secondo tempo veniva lanciata sul terreno di gioco – nei pressi dell’area di rigore occupata dal portiere del Venezia – una bomba-carta che provocava l’accasciarsi a terra dello stesso portiere, il suo stordimento e la conseguente sostituzione. Nessun dubbio sussiste pertanto circa l’attribuibilità di tale lancio alla condotta dei sostenitori del Crotone. Non solo, ma dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori del Crotone avevano già lanciato un’altra bomba-carta prima dell’inizio della partita e una bottiglia d’acqua, così causando ritardo nell’inizio della gara. Che tali bombe abbiano provocato limitati danni alle persone e alle cose è circostanza meramente casuale che non attenua la pericolosità di tali gesti. Il fatto poi che le lesioni riportate dal portiere del Venezia non siano state gravi e non abbiano menomato più di tanto le condizioni fisiche del giocatore, non esclude il nesso eziologico tra il lancio della bomba-carta e lo stordimento subito, che ne ha causato la sostituzione, così integrando la fattispecie di cui all’art.12 comma 1 del C.G.S. (“fatti o situazioni imputabili a…sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una…società”). La Commissione ritiene quindi di condividere integralmente la valutazione di gravità attribuita dal Giudice Sportivo, avendo la condotta dei sostenitori del Crotone determinato un’alterazione al potenziale atletico del Venezia costretto a sostituire il portiere titolare, investito dal fragoroso scoppio, con quello di riserva. L’“esagerazione” del gesto del portiere, invocata dalla reclamante, non ha trovato fra l’altro alcun riscontro oggettivo. La grave condotta dei sostenitori della reclamane, ascrivibile a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Crotone, è stata quindi correttamente valutata dal Giudice Sportivo, tenendo conto della concreta pericolosità di tale comportamento, delle sue conseguenze lesive, valutate altresì le circostanze attenuanti invocate. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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