LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 17 febbraio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SIENA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Siena-Roma del 13/1/05 – C.U. n. 209 del 17/1/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 17 febbraio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SIENA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Siena-Roma del 13/1/05 - C.U. n. 209 del 17/1/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Siena la sanzione della ammenda di € 15.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Siena-Roma del 13/1/05, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si osserva in primo luogo come il lancio dei due petardi sia avvenuto all’inizio della gara per festeggiare l’ingresso in campo delle squadre; in secondo luogo, la reclamante rileva come i propri sostenitori abbiano immediatamente disapprovato il lancio del fumogeno (con il quale è stato colpito il portiere del Siena); in terzo luogo, la reclamante afferma che tale episodio, nonostante possa essere qualificato come potenzialmente pericoloso, non ha provocato alcuna conseguenza lesiva; infine, il Siena sottolinea come la sanzione adottata sia sproporzionata ed eccessivamente afflittiva in relazione alla oggettiva caratterizzazione dei fatti e alle sanzioni comminate in relazione al comportamento, molto più grave, tenuto dai sostenitori della squadra avversaria nella stessa occasione e comunque rispetto a situazioni più gravi avvenute in altri campi. La gravità della sanzione sarebbe, a detta della reclamante, legata all’onda emotiva provocata dai fatti addebitabili ai sostenitori della squadra avversaria. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante hanno fatto esplodere due petardi nel recinto di giuoco e lanciato alcuni fumogeni nel recinto e sul terreno di giuoco, uno dei quali ha colpito il portiere del Siena, senza procurargli conseguenze lesive. A nulla rilevano, ai fini della presente decisione, le considerazioni svolte dalla difesa della reclamante in merito ai provvedimenti adottati nei confronti della squadra avversaria. Inoltre, la prospettazione difensiva volta a dare rilievo ad una presunta disapprovazione di parte del pubblico rispetto ai comportamenti di cui al deferimento non risulta in alcun modo provata. Non v'è dubbio infatti che i comportamenti sanzionati siano stati gravi e potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle persone sugli spalti e sul terreno di gioco (solo per un caso fortuito, il portiere del Siena non ha subito danni dal lancio del fumogeno che lo ha colpito). Tuttavia, tenuto conto degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, pur considerata la recidiva, risulta sufficientemente affittiva la sanzione nella misura indicata nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 12.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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