LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 17 febbraio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi BEGHETTO – calciatore Soc. Piacenza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. PIACENZA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Genoa-Piacenza del 9/1/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 17 febbraio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Luigi BEGHETTO – calciatore Soc. Piacenza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. PIACENZA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara
Genoa-Piacenza del 9/1/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 21/5/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Luigi Beghetto, calciatore tesserato per la Soc. Piacenza, per violazione dell’art. 1, comma 1,
del C.G.S., nonché la Soc. Piacenza per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Beghetto ha fatto pervenire
una memoria difensiva nella quale – esprimendo il proprio rammarico e pentimento per
l’episodio – si sottolinea come il comportamento contestato sia stato dettato dalla forte
delusione per aver subito una sconfitta all’ultimo minuto della partita e non già dal colloquio
avuto con l’arbitro.
Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 300,00 sia per il Beghetto, sia per la Soc. Piacenza.
Sono comparsi altresì il Beghetto e il rappresentante della Soc. Piacenza, i quali, dopo aver
illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, hanno chiesto il proscioglimento
dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. In particolare,
il Beghetto ha ribadito il proprio rammarico per l’accaduto.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del
Beghetto è censurabile.
Dagli atti ufficiali (relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini) risulta che, in occasione
della gara Genoa-Piacenza del 9/1/05, dopo la conclusione della gara, il Beghetto,
successivamente ad un breve colloquio con il Direttore di gara, ha colpito con un gesto di
stizza la porta di accesso al corridoio dello spogliatoio, provocando la lesione di un pannello
ed il distacco di un listello.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che
sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Beghetto, alla quale segue quella
della Società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva.
Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 300,00
sia a Luigi Beghetto, sia alla Soc. Piacenza.
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