LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 17 febbraio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco BALDINI – direttore sportivo Soc. Roma: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 5/1/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 17 febbraio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco BALDINI – direttore sportivo Soc. Roma: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 5/1/05). Il procedimento Con provvedimento del 24/1/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Franco Baldini, Direttore Sportivo della Soc. Roma, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, contrarie ai principi di lealtà e correttezza ed idonee a negare la regolarità delle gare ed il corretto svolgimento del campionato, nonché la Soc. Roma per violazione dell'art. 2, comma 4, e dell’art. 4, comma 5, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale in primo luogo si contesta come le affermazioni del Baldini e le dichiarazioni dallo stesso rilasciate all’Ufficio Indagini (parte integrante dell’atto di deferimento) siano prive di qualsiasi valenza lesiva, potendo essere ricondotte al legittimo esercizio del diritto di critica. Manca infatti, ad avviso dei deferiti, non solo il riferimento a soggetti identificati ma anche una qualsiasi accusa di irregolarità dolosa rispetto a soggetti operanti in ambito federale. Si è trattato, in altri termini, di una asettica e generica critica tecnica. Le frasi attribuite al Baldini, inoltre, non rappresentano fedelmente il pensiero del deferito, essendo state fra l’altro estrapolate dal contesto di una più ampia intervista rilasciata a due quotidiani. A detta della difesa, in nessun modo, il Baldini ha voluto negare o mettere in dubbio la regolarità delle gare e del campionato, manifestando esclusivamente un sentimento comune dell’“uomo della strada” rispetto ad alcune anomalie del mondo del calcio. Per questi motivi, i deferiti chiedono il proscioglimento da ogni addebito. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 sia per il Baldini, sia per la Soc. Roma. Sono comparsi altresì sia il Baldini, sia il difensore degli incolpati, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati. In particolare, il Baldini ha precisato di aver parlato a titolo personale e non nella sua veste di direttore generale della Soc. Roma, sottolineando di non aver auto alcun intento offensivo verso tesserati o altri soggetti appartenenti all’Ordinamento federale. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che talune delle affermazioni del Baldini, riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “La Gazzetta dello Sport” e “Il Messaggero” del 5/1/2005, siano censurabili. In particolare, le espressioni secondo cui gli arbitri italiani “..sono condizionati dalla lobby di potere del calcio” ed esiste un “..sistema lobbystico che condiziona la vita del sistema calcistico” travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sull’imparzialità dei direttori di gara e sulla correttezza dello svolgimento dei campionati. Ed invero, ancorché i toni usati dall’incolpato appaiano senz’altro misurati ed il suo complessivo argomentare risulti improntato all’esercizio di quel diritto di critica che non può comunque essere negato ad ogni tesserato, si rileva peraltro come le suddette espressioni – intese nella loro oggettività semantica – finiscano con l’esorbitare dall’ambito di operatività della scriminante, proprio per la loro intrinseca e non dimostrata portata insinuante. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Baldini, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque, in considerazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, C.G.S. e tenuto conto della portata delle espressioni, nonché della mancanza di precedenti specifici per l’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 sia a Franco Baldini, sia alla Soc. Roma.
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