LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 17 febbraio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco BALDINI – direttore sportivo Soc. Roma: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 5/1/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 17 febbraio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Franco BALDINI – direttore sportivo Soc. Roma: violazione artt. 3 comma 1, 1
comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.;
Soc. ROMA: violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità oggettiva
(dichiarazioni alla stampa del 5/1/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 24/1/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Franco Baldini, Direttore Sportivo della Soc. Roma, per violazione dell'art. 3, comma 1,
dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di
dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e
organismi operanti nell’ambito federale, contrarie ai principi di lealtà e correttezza ed idonee
a negare la regolarità delle gare ed il corretto svolgimento del campionato, nonché la Soc.
Roma per violazione dell'art. 2, comma 4, e dell’art. 4, comma 5, del C.G.S., per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale in primo luogo si contesta come le affermazioni
del Baldini e le dichiarazioni dallo stesso rilasciate all’Ufficio Indagini (parte integrante
dell’atto di deferimento) siano prive di qualsiasi valenza lesiva, potendo essere ricondotte al
legittimo esercizio del diritto di critica. Manca infatti, ad avviso dei deferiti, non solo il
riferimento a soggetti identificati ma anche una qualsiasi accusa di irregolarità dolosa rispetto
a soggetti operanti in ambito federale. Si è trattato, in altri termini, di una asettica e generica
critica tecnica.
Le frasi attribuite al Baldini, inoltre, non rappresentano fedelmente il pensiero del deferito,
essendo state fra l’altro estrapolate dal contesto di una più ampia intervista rilasciata a due
quotidiani.
A detta della difesa, in nessun modo, il Baldini ha voluto negare o mettere in dubbio la
regolarità delle gare e del campionato, manifestando esclusivamente un sentimento comune
dell’“uomo della strada” rispetto ad alcune anomalie del mondo del calcio.
Per questi motivi, i deferiti chiedono il proscioglimento da ogni addebito.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 7.500,00 sia per il Baldini, sia per la Soc. Roma.
Sono comparsi altresì sia il Baldini, sia il difensore degli incolpati, i quali, dopo aver
illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, hanno chiesto il proscioglimento
dagli addebiti contestati. In particolare, il Baldini ha precisato di aver parlato a titolo
personale e non nella sua veste di direttore generale della Soc. Roma, sottolineando di non
aver auto alcun intento offensivo verso tesserati o altri soggetti appartenenti all’Ordinamento
federale.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che talune delle affermazioni del
Baldini, riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “La Gazzetta dello Sport” e “Il
Messaggero” del 5/1/2005, siano censurabili.
In particolare, le espressioni secondo cui gli arbitri italiani “..sono condizionati dalla lobby di
potere del calcio” ed esiste un “..sistema lobbystico che condiziona la vita del sistema
calcistico” travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono ad insinuare dubbi sulla
regolarità delle gare, sull’imparzialità dei direttori di gara e sulla correttezza dello
svolgimento dei campionati. Ed invero, ancorché i toni usati dall’incolpato appaiano
senz’altro misurati ed il suo complessivo argomentare risulti improntato all’esercizio di quel
diritto di critica che non può comunque essere negato ad ogni tesserato, si rileva peraltro
come le suddette espressioni – intese nella loro oggettività semantica – finiscano con
l’esorbitare dall’ambito di operatività della scriminante, proprio per la loro intrinseca e non
dimostrata portata insinuante.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Baldini, alla quale segue quella
oggettiva della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, in considerazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, C.G.S. e tenuto
conto della portata delle espressioni, nonché della mancanza di precedenti specifici per
l’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
2.500,00 sia a Franco Baldini, sia alla Soc. Roma.
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