LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 17 febbraio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Maurizio ZAMPARINI –presidente Soc. Palermo: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 2 e 3 C.G.S.; Soc. PALERMO: violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 9 e 10/1/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243 DEL 17 febbraio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Maurizio ZAMPARINI –presidente Soc. Palermo: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 2 e 3 C.G.S.; Soc. PALERMO: violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 9 e 10/1/05). Il procedimento Con provvedimento del 10/1/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 2 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, contrarie ai principi di lealtà e correttezza ed idonee a negare la regolarità delle gare ed il corretto svolgimento del campionato, nonché la Soc. Palermo per violazione dell'art. 2, comma 4, e art. 4, comma 5, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva come le frasi contestate rappresentino spezzoni di un discorso più ampio privo di qualsivoglia valenza offensiva o lesiva della reputazione di soggetti appartenenti alla Federazione, inoltre, esse sarebbero prive di qualsivoglia portata lesiva, offensiva o ingiuriosa, senza alcun dubbio espressione di un legittimo diritto di critica. In via istruttoria, la difesa dei deferito chiede l’acquisizione della registrazione audio relativa all’intervista rilasciata dallo Zamparini a Radio Rai nell’immediato dopopartita. Per questi motivi, i deferiti chiedono il proscioglimento da ogni addebito o, in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 sia per lo Zamparini, sia per la Soc. Palermo. È comparso altresì il rappresentante della società il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, preliminarmente, rileva che la richiesta di audizione della registrazione audio relativa all’intervista rilasciata dallo Zamparini a Radio Rai non è ammissibile, perché ininfluente ai fini della decisione. Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Zamparini riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “La Gazzetta sportiva” del 9/1/2005 e “Il Corriere dello Sport” del 10/1/2005 sono in parte censurabili. Infatti, le affermazioni secondo cui “..si mettono d’accordo e lo vincono un anno per uno” e “se vincessero in maniera regolare non sarebbe così” travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono implicitamente ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità dei Direttori di gara. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Zamparini, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, che vanno valutate nel loro complesso e connesse con altre dichiarazioni concernenti lo stesso episodio, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 sia a Maurizio Zamparini, sia alla Soc. Palermo.
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