LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 26 maggio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. REGGINA avverso la squalifica per sei giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore COLUCCI Giuseppe (gara Cagliari-Reggina del 30/4/05 – C.U. 326 del 3/5/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 26 maggio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo Soc. REGGINA avverso la squalifica per sei giornate effettive di gara inflitta dal
Giudice Sportivo al calciatore COLUCCI Giuseppe (gara Cagliari-Reggina del 30/4/05 –
C.U. 326 del 3/5/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Colucci
Giuseppe tesserato per la Soc. Reggina, la sanzione della squalifica per sei giornate effettive
di gara per il comportamento antiregolamentare tenuto al termine della gara Cagliari-
Reggina del 30 aprile 2005 ha proposto reclamo la Soc. Reggina, chiedendo, in via
preliminare, l’acquisizione di un supplemento di referto e nel merito la riduzione della
sanzione.
A sostegno del gravame la Società reclamante osserva che il Giudice Sportivo avrebbe
rilevato e sanzionato l’infrazione del calciatore Colucci (consistita nell’essersi lo stesso
avvicinato a fine partita ad un assistente, prima urlandogli parole irriguardose, poi
colpendolo per tre volte al torace con il dito indice puntato, provocandogli un lieve dolore, e
urlando ancora verso lo stesso per due volte parole volgarmente ingiuriose), come descritta
dall’assistente, senza considerare che:
- l’episodio sarebbe viziato dall’emotività connessa alla tensione psico-fisica del dopo gara;
- la terminologia usata dall’assistente nel referto sarebbe fuorviante nonché inidonea a
rappresentare l’accaduto, in quanto il termine “picchiare” non può essere certamente
riferito alla condotta di chi punta un indice contro il petto di un soggetto, così come non può
essere accreditata la tesi che l’eventuale contatto così avvenuto possa aver determinato un
dolore fisico all’assistente, né che tale gesto possa considerarsi “violento”, stante il ruolo
dei due soggetti, entrambi adeguatamente preparati sotto l’aspetto fisico-atletico.
Inoltre, nel gravame si osserva che le espressioni usate e rivolte all’assistente andrebbero
considerate in un unico contesto e dovrebbe altresì tenersi conto del fatto che al termine
della gara il calciatore, accompagnato dal Presidente della Società, avrebbe porto le proprie
scuse all’assistente.
La sanzione così inflitta, pertanto, secondo la reclamante, sarebbe eccessiva e
sproporzionata rispetto all’episodio contestato e andrebbe ridotta congruamente.
Alla riunione del 12 maggio 2005 la Commissione, accogliendo l’istanza di supplemento di
referto, interpellava telefonicamente l’assistente, come da relativo verbale agli atti.
Quindi, stante l’assenza in tale data del rappresentante della Società reclamante per
legittimo impedimento, la Commissione rinviava alla seduta odierna per discussione in
contraddittorio, come da ordinanza in pari data.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha
ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il rappresentante della
Società reclamante, rileva che il gravame è parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali – considerati fonte di prova privilegiata - risulta che effettivamente al
termine della gara il Colucci si avvicinò all’assistente urlandogli frasi di chiaro tenore
ingiurioso e irriguardoso, colpendolo anche al petto con il dito indice. Nessun dubbio può
quindi sussistere circa il carattere gravemente denigratorio ed offensivo del comportamento
del Colucci, tale dovendosi qualificare anche il contatto fisico posto in essere puntando il
dito indice sul petto dell’assistente, gesto la cui connotazione violenta appare in effetti
(come sostenuto dalla reclamante) poco significativa.
Le argomentazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono invece ulteriormente
meritevoli di accoglimento sotto altro profilo, in quanto lo stato d’animo influenzato
dall’emotività connessa alla tensione psico-fisica del dopo gara non può giustificare alcun
comportamento ingiurioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara e dei suoi
collaboratori, neppure contestualizzando l’accaduto nella concitazione del momento.
Sanzione equa, tenuto conto anche del comportamento del calciatore, che ha porto le
proprie scuse a fine gara all’assistente, circostanza confermata dal supplemento di referto,
appare quella di cui al dispositivo.
Il dispostivo
Per tali motivi questa Commissione, accogliendo parzialmente il ricorso, delibera di ridurre
la sanzione inflitta al calciatore Colucci a cinque giornate effettive di gara, con conseguente
restituzione della tassa.
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