LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 26 maggio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. LECCE avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore ESPOSITO Andrea (gara Campionato Primavera Tim Lecce-Cagliari del 14/5/05 – C.U. 340 del 16/5/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 26 maggio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. LECCE avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore ESPOSITO Andrea (gara Campionato Primavera Tim Lecce-Cagliari del 14/5/05 – C.U. 340 del 16/5/05). Il procedimento: Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo Aggiunto ha inflitto al calciatore Andrea Esposito la squalifica per una giornata effettiva di gara, a seguito di espulsione, “..per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete” (gara Lecce – Cagliari del 14.5.2005 del Campionato Primavera), la Soc. Lecce ha proposto rituale reclamo, evidenziando – anche attraverso la produzione di immagini televisive – lo scambio di persona in cui è incorso il direttore di gara, in quanto il fallo che ha determinato l’espulsione sarebbe stato in realtà commesso esclusivamente dal calciatore (n. 6) Kouyo Arnaud. Nel rilevare dunque la sussistenza dei presupposti perché la Commissione possa avvalersi – ai sensi dell’art. 31 a2) C.G.S. - delle riprese televisive, ha chiesto la revoca del provvedimento emesso nei confronti del calciatore Esposito. All’odierna riunione, assentila reclamante, la Commissione ha proceduto all’esame delle immagini televisive tratte dalla allegata videocassetta. I motivi della decisione: Sussistono pienamente – ai sensi dell’art. 31 a2) C.G.S. – i presupposti per l’accoglimento del reclamo, risultando evidente, dall’esame delle immagini televisive prodotte dalla Società Lecce, che il fallo “da ultimo uomo” su giocatore avversario lanciato a rete è stato commesso dal calciatore (n. 6) Kouyo Arnaud, non dall’Esposito Andrea (n. 2), il quale – pur trovandosi nelle immediate vicinanze – non ha avuto nessun contatto con l’avversario. Si impone dunque la revoca del provvedimento di squalifica emesso nei confronti di Esposito Andrea, la restituzione della tassa di reclamo e la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Aggiunto per le conseguenti ulteriori determinazioni disciplinari. Il dispositivo: Per tali motivi, la Commissione revoca la squalifica irrogata al calciatore Esposito Andrea, dispone la restituzione della tassa di reclamo e la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Aggiunto per le conseguenti ulteriori determinazioni disciplinari.
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