LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL’ 1 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PERUGIA: avverso la squalifica per otto giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore ALIOUI Jamal (gara Verona-Perugia del 13/5/05 – C.U. n. 344 del 17/5/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL’ 1 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PERUGIA: avverso la squalifica per otto giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore ALIOUI Jamal (gara Verona-Perugia del 13/5/05 – C.U. n. 344 del 17/5/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per otto giornate effettive di gara al calciatore Jamal Alioui per il comportamento tenuto nel corso della gara Verona-Perugia del 13/5/2005, ha proposto reclamo la Soc. Perugia, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in generale, che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e sproporzionata rispetto ai fatti accaduti. In particolare, il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto del clima e del contesto, non valutando adeguatamente il senso di frustrazione e lo stato emotivo del calciatore, nonché la provocazione che vi sarebbe stata in occasione dell’episodio avvenuto nel sottopassaggio. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Alioui, in primo luogo, immediatamente dopo il fischio finale, con le squadre ancora in campo, raggiungeva di corsa il calciatore Cossu della Soc. Verona impegnato in una discussione con un avversario e, allungando il braccio sinistro, lo colpiva con una manata sulla testa, provocandone una rotazione laterale; in secondo luogo, allontanava lo stesso Cossu, che aveva cercato di afferrarlo con le proprie braccia, spingendolo con forza all’indietro, dopo averlo afferrato al collo; in terzo luogo, replicava ad una manata ricevuta dal calciatore Vio della Soc. Verona colpendolo con due pugni, uno al viso ed uno sulla spalla; in quarto luogo, nella concitazione immediatamente determinatasi, colpiva con un pugno sul viso il calciatore Pegolo della Soc. Verona, intervenuto con evidenti finalità di difesa del Vio; infine, nel sottopassaggio che conduce dal campo agli spogliatoi, reagiva a due pugni ricevuti dal calciatore Vanstrattan della Soc. Verona colpendolo con due pugni al volto che gli procuravano la rottura del labbro inferiore. Si tratta di un comportamento particolarmente grave in considerazione dei reiterati atti di violenza commessi da Alioui ed accertati, quanto alla condotta in danno di Vio e di Vanstrattan, sulla base del referto arbitrale, e quanto alla condotta in danno di Cossu e di Pegolo sulla scorta della prova televisiva, richiesta dal Procuratore Federale con specifico riferimento all’azione in danno di Cossu, ma da considerarsi estensibile anche alla condotta in danno di Pegolo, in quanto realizzata senza soluzione di continuità, nel medesimo contesto di tempo e di spazio nel quale era avvenuta l’azione aggressiva in danno del Cossu. Tuttavia, considerato il contesto specifico nel quale i fatti sono accaduti, caratterizzato da gravi, sistematici e intensi episodi di discriminazione razziale, così come accertati da questa Commissione con la decisione del 19/5/2005 sul reclamo presentato dalla Soc. Verona (C.U. 345 del 19/5/2005), e tenuto altresì conto degli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, appare equa e sufficientemente affittiva la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la squalifica a sette giornate effettive di gara; dispone la restituzione della tassa.
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