LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL’ 1 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PERUGIA: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore DEL VECCHIO Gennaro (gara Perugia-Arezzo del 22/5/05 – C.U. n. 3530 del 24/5/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL’ 1 giugno 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PERUGIA: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore DEL VECCHIO Gennaro (gara Perugia-Arezzo
del 22/5/05 – C.U. n. 3530 del 24/5/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Gennaro
Del Vecchio, tesserato per la Soc. Perugia, la sanzione della squalifica per due giornate
effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Perugia-Arezzo del
22/5/2005, ha proposto reclamo la Soc. Perugia, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che il Giudice Sportivo sarebbe incorso in un evidente
travisamento dei fatti, in quanto la situazione di gioco sarebbe stata del tutto diversa e che, di
conseguenza, la sanzione sarebbe eccessivamente affittiva e sproporzionata rispetto ai fatti
accaduti.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
infondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Del Vecchio è stato espulso perché, nel corso del
primo tempo, mentre si trovava seduto per terra, colpiva con una lieve testata al ventre un
avversario, senza cagionargli conseguenze di sorta.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato, attesa
la sua violenza potenziale, in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia
Sportiva in casi analoghi.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto riportato
nel referto del direttore di gara, che è fonte privilegiata di prova.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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