LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL’ 1 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA: avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore LANZARO Maurizio (gara Salernitana-Catania del 21/5/05 – C.U. n. 353 del 24/5/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL’ 1 giugno 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. SALERNITANA: avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore LANZARO Maurizio (gara Salernitana-Catania
del 21/5/05 – C.U. n. 353 del 24/5/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della
squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Maurizio Lanzaro per il
comportamento tenuto nel corso della gara Salernitana-Catania del 21/5/2005, ha proposto
reclamo la Soc. Salernitana, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che il calciatore si sarebbe limitato a lanciare la bottiglietta
fuori del terreno di gioco, senza alcuna intenzione di colpire l’Assistente, anche perché
quest’ultimo era fuori dalla sua visione: mancherebbero, quindi, sia il requisito della
volontarietà, sia quello dell’evento lesivo.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
infondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Lanzaro è stato espulso per aver protestato con
modalità scomposte nei confronti degli Ufficiali di gara, in particolare lanciando con
violenza una bottiglietta in plastica piena d'acqua nei pressi di un Assistente.
Si tratta di un comportamento che è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo e
sanzionato con la squalifica per due giornate effettive di gara in conformità con il costante
orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. La terza giornata di
squalifica, invece, è stata comminata per somma di ammonizioni (ottava sanzione).
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non si rivelano fondate, perché in
contrasto con quanto riportato nel rapporto del Direttore di gara, che è fonte di prova
privilegiata, anche con riferimento ai profili concernenti la volontarietà e gli effetti lesivi.
Sotto quest’ultimo punto di vista, nel caso concreto, nessuna rilevanza può essere ascritta al
fatto che la bottiglietta non abbia colpito l’Assistente, poiché quella che è stata sanzionata è
la mera condotta violenta, tanto è vero che, se la bottiglietta avesse colpito l’Assistente, la
sanzione sarebbe stata ben più grave.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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