LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul CO COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 23 ottobre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. CAGLIARI – Soc. CATANIA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
CO COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 23 ottobre 2007
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. CAGLIARI – Soc. CATANIA
Il Giudice Sportivo,
letta il referto del Quarto Ufficiale e la relazione dei collaboratori della Procura Federale;
rilevato che sostenitori della Società ospitante, collocati nel settore denominato “curva nord”, in
successive circostanze (prima dell’inizio della gara, al 2° e al 15° del primo tempo, al 2° del
secondo tempo), hanno fatto esplodere, nel recinto e sul terreno di giuoco, petardi dall’elevato
potere deflagrante;
rilevato altresì che, al termine della gara, veniva lanciato sul terreno di giuoco un ennesimo
petardo, la cui forte esplosione cagionava ad un calciatore un momentaneo malore;
valutata la gravità del fatto, per la pervicace reiterazione nell’uso di materiale illegalmente
introdotto nello stadio, la cui pericolosità per l’integrità fisica delle persone è superfluo
sottolineare;
considerata, d’altra parte, la riferibilità di tali condotte ad un circoscritto e delimitato settore dello
stadio, nonché l’assenza di specifici precedenti a carico della Società oggettivamente
responsabile;
visti gli artt. 12, comma 3 e 6, e 18, comma 1, lett. e) CGS;
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Cagliari la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, con l’obbligo
di disputare una gara con il settore denominato “curva nord” inibito agli spettatori.