LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 209 DEL 5 marzo 2008 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ROMA – Soc. PALERMO del 26 gennaio 2008
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 209 DEL 5 marzo 2008
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. ROMA – Soc. PALERMO del 26 gennaio 2008
Il Giudice Sportivo,
letti gli atti relativi agli accertamenti esperiti dalla Procura Federale in merito al comportamento
dei raccattapalle in occasione della gara Roma-Palermo del 26 gennaio 2008 (CU n. 173 del 29
gennaio 2008);
condivisi i rilievi formulati dall’Organo inquirente circa la (incerta) correlazione tra la norma di
riferimento (Regola 2 “Il pallone” del regolamento del giuoco del calcio) e le direttive FIFA
(circolare n. 585 del 10 aprile 1996) e UEFA (circolare del 27 luglio 1997) in tema di “Multiple
ball supply system”;
ritenuto che, in ogni caso, non è emersa alcuna ulteriore circostanza idonea ad influire sulla
regolarità dello svolgimento della gara ex art. 29 comma 3 CGS;
P.Q.M.
delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti della A.S. Roma S.p.A.