LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 93 DEL 30 ottobre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 27-28 ottobre 2007 – Nona giornata andata Gara Soc. PARMA – Soc. LIVORNO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 93 DEL 30 ottobre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 27-28 ottobre 2007 – Nona giornata andata Gara Soc. PARMA – Soc. LIVORNO Il Giudice Sportivo, preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore Federale, pervenuta via fax alle ore 10.43 del 29 ottobre 2007, , in ordine al comportamento dei calciatori Couto Fernando Manuel (Soc. Parma) nei confronti del calciatore Bogdani Erijon (Soc. Livorno), al 14° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Rai), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, all’intervento arbitrale che sanzionava un fallo del calciatore Bogdani, faceva seguito, a giuoco fermo, un parapiglia, protrattosi per qualche tempo, a cui partecipavano numerosi calciatori di entrambe le squadre, con reciproci interventi poco ortodossi. In tale concitato frangente, il Couto, da una distanza di circa due metri, indirizzava (la ripresa televisiva non lascia adito a dubbi di sorta) uno sputo verso il Bogdani che gli volgeva parzialmente le spalle, attorniato da tre calciatori. L’intenzionalità del deprecabile gesto è ampiamente documentata dal movimento del capo, dallo sguardo fisso sul “bersaglio” e dalla traiettoria dell’eiezione. Dalla intenzionalità dell’atto consegue la sua qualificazione come “fatto di condotta violenta”, in conformità alla “regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio”, adottata dall’Ifab e costantemente ribadita dagli Organi della giustizia sportiva (cfr. CU n. 31 del 22 agosto 2005, calciatore Samuel). Quale “fatto di condotta violenta”, il comportamento del Couto, comprensibilmente “non visto” dall’Arbitro per la concitazione che regnava in campo, legittima l’utilizzazione della prova televisiva” ex art. 35, n. 1-3, del CGS e ne determina la sanzionabilità ex art. 19 comma 4 lett. b) CGS, nulla rilevando che le immagini televisive non consentano di accertare se il getto di saliva abbia effettivamente attinto il destinatario. P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore Couto Fernando Manuel (Soc. Parma) la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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